Quali sono le procedure concorsuali minori
Concordato preventivo
Il concordato preventivo viene messo dalla legge a disposizione dell’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento con un accordo diretto a portare ad una soddisfazione anche parziale delle pretese creditorie.
Questa procedura ha la funzione di evitare la più grave procedura fallimentare che potrebbe seguire a uno stato di dissesto finanziario. Lo scopo del concordato preventivo non è tutelare in modo esclusivo l’imprenditore in difficoltà, ma anche i creditori.
Se da un lato il debitore con l’accesso alla procedura può impedire ogni possibile azione esecutiva nei suoi confronti e conservare l’amministrazione dell’impresa, anche se con determinati limiti, i creditori possono evitatr la lunga attesa, necessaria per portare avanti la più complessa procedura fallimentare, e raggiungere in tempi più ristretti, il soddisfacimento almeno parziale del proprio credito.
Concordato fallimentare
Il concordato fallimentare è un accordo tra il fallito, o un terzo e i suoi creditori, che nel rispetto di determinate condizioni, consente la chiusura della procedura concorsuale. Consiste nella formulazione di una proposta che può prevedere la ripartizione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici analoghi, oppure trattamenti diversi tra creditori che appartengono a classi diverse e ne indica le motivazioni.
Questa proposta potrebbe anche essere rivolta alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, nonché prevedere che i creditori privilegiati, non vengano soddisfatti in modo intero, purché il piano preveda la loro soddisfazione in misura non inferiore a quella che si potrebbe realizzare in base all’ordine preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, considerando il valore di mercato che si può ascrivere ai beni o diritti.
La proposta di concordato viene depositata al giudice delegato, che valutata la regolarità della stessa, e dopo avere avuto il parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono fare pervenire, se ci dovessero essere, le dichiarazioni di opposizione. In caso contrario, sarebbero consenzienti. Se accolto, il concordato fallimentare viene omologato e acquista efficacia, diventando obbligatorio per i creditori anteriori al fallimento.
Liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa costituisce una sorta di incontro tra procedimento amministrativo e processo civile ed è volta al soddisfacimento di un interesse pubblico, indipendente e diverso rispetto a quello legato all’esclusiva soddisfazione dei creditori, così come accade nel fallimento.
A questa procedura, possono essere soggette le imprese che svolgono particolari attività, ad esempio le società cooperative che non svolgono attività commerciale, i consorzi, le banche, le imprese di assicurazioni.
La procedura prevede la liquidazione dei beni dell’imprenditore rivolta a soddisfare i creditori. Si caratterizza per la finalità pubblicistica, perché prima che l’interesse della classe creditoria, viene tutelato l’interesse pubblico legato alla natura o all’attività dell’impresa, l’ insolvenza o crisi economico-finanziaria della quale, potrebbe compromettere l’interesse dello Stato.
Il commissario liquidatore ha il compito di provvedere in modo materiale alla liquidazione dell’impresa, secondo le direttive impartite dall’autorità che vigila sulla stessa e sotto il controllo del comitato di sorveglianza, composto da 3 О 5 membri scelti tra esperti nel ramo di attività esercitato dall’impresa, con funzioni consultive e di controllo, che sono le stesse del comitato dei creditori nel fallimento.
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Commissario e liquidatore giudiziale dopo la l. 155/2017 e altri organi del concordato preventivo
A cura di S. De Matteis e N. Graziano, 2017, Maggs Издательство
• Il Tribunale fallimentare. Poteri di controlloe verifica del piano• Il giudice delegato: compiti e funzioni• La tutela giurisdizionale• Il Comitato dei creditori• Il Pubblico Ministero• Il ruolo degli organi nel…
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Amministrazione straordinaria
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ha uno scopo conservativo del patrimonio dell’impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno finalità liquidatoria. Il suo obiettivo è il risanamento delle grandi imprese in stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.
La procedura si distingue in amministrazione straordinaria speciale, introdotta con la riforma del diritto societario del 2003 e riservata alle grandi imprese in stato di insolvenza, e l’amministrazione straordinaria prevista per le banche, disciplinata dal Testo Unico Bancario. All’amministrazione straordinaria possono accedere le imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e che presentano, in modo congiunto determinati requisiti: occupati in misura non inferiore alle duecento unità e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi che provengono dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
L’ammissione alla procedura è subordinata alla condizione che l’impresa dichiarata insolvente presenti concrete prospettive di recupero. Un simile risultato si deve realizzare in alternanza, con la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore a un anno (programma di cessione dei complessi aziendali), oppure attraverso la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.
Il procedimento inizia con la dichiarazione dello stato di insolvenza, presso il tribunale del luogo nel quale l’impresa ha la sede principale, dietro ricorso dell’imprenditore stesso, di uno o più creditori o d’ufficio, vale a dire da parte del Pubblico Ministero. Il Tribunale convoca il ricorrente, l’imprenditore e il Ministro delle attività produttive, invitato a indicare uno o tre commissari giudiziali. Con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, il Tribunale procede alla nomina dei commissari giudiziali, su indicazione ministeriale.
L’attività del commissario giudiziale è quella di verificare, attraverso lo studio della situazione e documentazione relativa all’impresa, i provvedimenti opportuni per uscire dallo stato di crisi e proseguire l’esercizio attraverso un programma di recupero presentato al Ministero. L’amministrazione straordinaria cessa per conversione in fallimento, se non risulti possibile attuare il programma, oppure se si verifica un risanamento.
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