Quali sono le forme di accettazione dell’eredità?

Il fenomeno successorio consiste in una fattispecie a formazione progressiva in forza della quale, a seguito di accettazione, un soggetto subentra nella titolarità del complesso, od in una quota, dei rapporti giuridici sia attivi che passivi facenti capo al de cuius, con l’assunzione della qualità di erede (successione a titolo universale) o nel subentro in uno o più rapporti determinati con l’assunzione della qualifica di legatario (successione a titolo particolare).
Il presente contributo è tratto da

I debiti ereditari dall’apertura della successione

Aggiornata alla recente giurisprudenza, la presente opera vuole essere uno strumento utile al Professionista che si trovi di fronte a problematiche connesse alle passività ereditarie.

Le autrici rispondono, in modo preciso e con taglio pratico, all’esigenza avvertita tra gli operatori del diritto, di approfondire e affrontare in modo critico, la tematica dei beni ereditari.

Un occhio attento sugli scenari che possono disvelarsi al momento dell’apertura della successione, rende quest’opera unica nella sua trattazione.

Completa il volume l’analisi degli aspetti fiscali dell’istituto.

Cristina Cerrai
Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.
Stefania Ciocchetti
Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.
Patrizia La Vecchia
Avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.
Ivana Enrica Pipponzi
Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.
Emanuela Vargiu
Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.

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Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu, 2022, Editeur Maggs

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L’accettazione si inserisce nel procedimento successorio e viene disciplinata dalle norme del codice civile quanto ad effetti e modalità di espressione (articles. 470-511c.c.).
L’art. 470 C.C. contiene l’indicazione delle due forme principali di accettazione: quella pura e semplice (ove l’erede subentra nei debiti del de cuius e ne risponde illimitatamente) e quella col beneficio di inventario (ove l’erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari nei limiti del valore dell’asse ereditario, con esclusione del proprio patrimonio personale).
Soltanto l’accettazione pura e semplice, in virtù del disposto di cui all’art. 474 c.c., potrà a sua volta essere fatta in modo espresso o tacito. L’accettazione beneficiata, plutôt, dovrà seguire i rigidi formalismi di cui agli artt. 484 ss. Code civil. L’accettazione con beneficio di inventario non potrà essere effettuata con modalità espressive diverse da quelle previste dalla legge ma, in virtù del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 470 c.c., potrà compiersi nonostante qualsiasi divieto sancito dal testatore.
La dottrina dominante vede nella accettazione espressa un negozio giuridico che, in quanto actus legitimus, non tollera l’apposizione di termini o condizioni ma può essere compiuta a mezzo di rappresentante legale o volontario. L’accettazione viene dalla legge dichiarata espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
La forma scritta è richiesta ad substantiam per l’accettazione espressa.
L’accettazione, plutôt, viene dalla legge stessa considerata tacita, allorquando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
La generica formula adottata dal disposto di cui all’art. 476 C.C. ha comportato che rilevante importanza rivestano i casi che la giurisprudenza ha individuato ed escluso dal novero della realizzabilità della fattispecie successoria, quale forma di accettazione tacita.
A titolo puramente esemplificativo, si indicano, di seguito, alcune fattispecie considerate dalla giurisprudenza casi di accettazione tacita, tra le quali si ritrovano: il chiamato che ha proposto azione di divisione dell’eredità, la richiesta di risoluzione di un contratto concluso dal de cuius, il pagamento dei debiti del de cuius, ecc.
Sono invece state escluse, parmi les autres, dal novero delle ipotesi di accettazione tacita le seguenti fattispecie che vedono: il chiamato che trascrive un acquisto effettuato dal de cuius o che richiede la pubblicazione del testamento.
Da ultimo (cf.. Cour suprême 31 Octobre 2016 n. 22017) la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia non comporta accettazione tacita dell’eredità trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti a evitare l’applicazione di sanzioni hanno solo scopo conservativo e rientrano quindi tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 Code civil. Sono stati ritenuti invece implicanti fattispecie di accettazione tacita dell’eredità il ricorso alla Commissione tributaria contro l’avviso di accertamento del maggiore valore notificato dall’amministrazione finanziaria e la successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia in quanto questi atti, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato all’eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale.
Anche l’attività svolta da un coerede nell’interesse di altro coerede è stata ritenuta come accettazione tacita dell’eredità in quanto, anche in assenza di una preventiva delega, vi sia stata successiva ratifica.
L’accettazione è soggetta a trascrizione quando dell’asse ereditario fanno parte beni immobili o diritti reali ad essi relativi. Il diverso linguaggio adottato dal legislatore per individuare il meccanismo di acquisto dell’eredità, nelle comuni fattispecie di cui agli artt. 477 e 478 c.c., ha gettato dei dubbi in dottrina sulla assimilabilità di tali fattispecie a quelle dell’accettazione tacita o nella loro qualificazione di ipotesi di accettazione presunta.
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Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.
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Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.
Patrizia La Vecchia
Avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.
Ivana Enrica Pipponzi
Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.
Emanuela Vargiu
Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.

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