Psicoterapia per elaborare il lutto: no alla maggiorazione del risarcimento per le spese delle sedute

Affinché la maggiorazione del risarcimento del danno sia legittima, occorre motivare la ragione per cui il ricorso alle sedute di psicoterapia costituisce un’eccezionale condizione rispetto a quelle che normalmente conseguono all’illecito. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sentenza 09 mai 2022, n. 14549.
La maggiorazione statuita del giudice d’appello
Una compagnia di assicurazione, che in grado d’appello si era vista condannare alla maggiorazione del risarcimento del danno, già liquidato in primo grado, per la morte di un uomo avvenuta in una battuta di caccia, adisce la Cassazione denunciando la violazione delle norme che dettano i principi in tema di personalizzazione del danno biologico.
La necessità della psicoterapia secondo la perizia
Più precisamente, il giudice d’appello aveva riconosciuto una maggiorazione del 50% del danno, in favore della vedova, in base a una relazione peritale la quale aveva previsto la necessità, per la stessa danneggiata, di elaborare il lutto ricorrendo a delle sedute di psicoterapia.
L’elaborazione del lutto quale conseguenza della perdita di un congiunto
Per la tesi difensiva della compagnia, l’elaborazione del lutto rappresenta una conseguenza normale della perdita di un congiunto e, donc, non giustifica una maggiorazione del risarcimento, il quale, plutôt, presuppone conseguenze particolari o anormali dell’illecito. Inoltre, la compagnia ha ritenuto che alcuna specifica allegazione, o prova, era stata addotta a dimostrazione dell’eccezionalità di tale evento nel caso concreto, ovvero della sua particolare o speciale rilevanza.
La violazione delle regole di personalizzazione del danno
La Cassazione ha giudicato il motivo fondato, accogliendo le doglianze della compagnia, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto anormale il recupero del lutto, rispetto a ciò che ordinariamente avviene, in base a una indicazione del consulente tecnico che aveva previsto che il superamento di tale stato non potesse avvenire col semplice trascorrere del tempo, bensì solo tramite l’aiuto di una psicoterapia. Così facendo, però, lo stesso giudice d’appello ha violato le regole di personalizzazione del danno poiché, au contraire, il ricorso alla terapia in questione non comporta un eccezionale rimedio al danno, integrando piuttosto una tipica situazione di elaborazione del lutto. Era invece necessario motivare la ragione per cui il ricorso alle sedute di psicoterapia costituisse, nella specie, un’eccezionale condizione rispetto a quelle che normalmente conseguono all’illecito (in tal senso, Cassazione n. 25164/2020).
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