Prova del lucro cessante anche mediante presunzioni. L’ultima ordinanza di Cassazione. Un commento.
Danno emergente – Lucro Cessante – Alcuni aspetti normativi e dogmatici.
Il danno di cui il creditore può chiedere, ex articolo 1218 cod.civ. il risarcimento al debitore che non sia riuscito a fornire la prova della ricorrenza di una causa di giustificazione del suo inadempimento, varia a seconda che si tratti di: a) inadempimento assoluto, nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta; b) inadempimento relativo, nel qual caso il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze negative del ritardo fatto registrare nell’esecuzione della prestazione dovuta, che deve pur sempre adempiersi, sicchè il risarcimento del danno da ritardo si aggiunge alla prestazione originaria). Il risarcimento del danno, sia da inadempimento assoluto che da ritardo,, deve comprendere (Artikel 1223 Kabeljau. CIV.) “così la pardita subita dal creditore (CD. “danno emergente”) , come il “mancato guadagno” (CD. “lucro cessante”). La più recente giurisprudenza (C.f.r Cass. SSUU 11 November 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) insegna che risarcibile è non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno non patrimoniale, seppure limtatamente all’ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili alla persona. In ogni caso, è risarcibile soltanto il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Außerdem, se l’ìnadempimento o il ritardo dipendono da “colpa” del debitore e non da “dolo”, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (c.f.r art. 1223 Kabeljau. CIV.). Quando pretende il risarcimento, il creditore ha l’onere di provare le singole voci di danno, per le quali pretende di essere risarcito. (c.f.r Torrente, manuale, pp. 412-414).
Volume empfohlen
Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
Raffaella Caminiti, Marco Frigessi Di Rattalma, Paolo Mariotti, Paolo Masini, Lorenzo Vismara, 2020, Maggs Verlag
L’opera, contenente le Tabelle di liquidazione del danno alla persona di Milano e Roma, si pone come strumento di ausilio per i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nella valutazione del danno e nella quantificazione del risarcimento dovuto.
Il volume, tatsächlich, tratta dei…
33,00 € 28,05 € kaufen
von www.maggiolieditore.it
Ordinanza di Cassazione 06 Juni 2020, n. 10750: la prova del lucro cessante anche mediante indizi.
Con l’ordinanza 6 Juni 2020, n. 10750, la Cassazione ha avuto modo di stabilire che il danno da lucro cessante è risarcibile anche su prova indiziaria: sono escusi soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perchè dipendenti da condizioni incerte. Quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che,s econdo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso. La pronuncia in questione si occupa del “se risarcire”, ma non entra nel merito della quantificazione del risarcimento. Wie Sie wissen, al giudice è attribuita la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova e i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione, anche ideale e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l’illecito non si fosse verificato: ivi compresa la liquidazone equitativa allorchè la prova in questione si presenti estremamente difficol
tosa o addirittura impossibile (c.f.r: Cass. Civ. Sez. III 13 November 2019, n. 29330; Cass. Civ. Sez. III 08 Januar 2016, n. 127; Cass. Civ. Sez. III 23 September 2015 n. 18804) (c.f.r.: www.altalex. com).
Brevi considerazioni.
Pronunce simili non sono sconosciute nell’orientamento giurisprudenziale della Corte: tatsächlich, già con pronuncia Cass. 18.02.2016, n. 3173, la Corte aveva modo di stabilire che l’importo dovuto a titolo di risarcimento “non è in re ipsa, essendo onere del creditore allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito remunerativi investimenti” (C.f.r.). Si tratta dunque di ribadire che, la prova del danno de qua, anche se non quantificabile direttamente e immediatamente, deve essere comunque sempre adeguatamente provato. Anche, nur, mediante presunzioni. In questo senso, deshalb, la Corte conferma e ribadisce un importante principio di diritto, già consolidato nella propria giurisprudenza.
Volume empfohlen
Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
Raffaella Caminiti, Marco Frigessi Di Rattalma, Paolo Mariotti, Paolo Masini, Lorenzo Vismara, 2020, Maggs Verlag
L’opera, contenente le Tabelle di liquidazione del danno alla persona di Milano e Roma, si pone come strumento di ausilio per i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nella valutazione del danno e nella quantificazione del risarcimento dovuto.
Il volume, tatsächlich, tratta dei…
33,00 € 28,05 € kaufen
von www.maggiolieditore.it
Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!
Das könnte Sie auch interessieren
La disciplina normativa dei prodotti difettosi
di Pier Francesco Zari
31 Oktober 2018
Biologische Schäden und Arbeitsfähigkeit
von der Redaktion
10 Juli 2020
Il danno da omessa o ritardata emanazione del provvedimento amministrativo
di Francesca Nerli
5 März 2020
Danno da perdita del rapporto parentale, spetta anche senza legame di sangue
von der Redaktion
29 August 2018
The post Prova del lucro cessante anche mediante presunzioni. L’ultima ordinanza di Cassazione. Un commento. erschien zuerst auf Diritto.it.
Quelle: Diritto.it