Proposta di riesame da indagato non titolare dell’oggetto sequestrato

Un chemin vers la conquête de ses droits

la question
La soluzione adottata dalla Cassazione
conclusions

(normes réglementaires: la morue. proc. stylo., art. 322)
1. la question
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile una istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale sul rilievo dell’assenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendosi necessariamente individuare in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non poteva farsi coincideretenuto conto che il ricorrente aveva agito in propriocon l’interesse ad ottenere una pronuncia sull’insussistenza delfumus commissi delicti”, attesa l’autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.
Cela posait, avverso il suddetto provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione e, tra le doglianze proposte, per quel che rileva in questa sede, vi era una con cui il ricorrente contestava quanto statuito dal giudice di merito in quanto, a suo avviso, era stato disatteso quel filone giurisprudenziale secondo cui l’interesse ad impugnare può individuarsi anche nel dissequestro inteso quale pronuncia idonea ad influenzare anche il procedimento di merito in ordine alla sussistenza del fumus delicti.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso era dichiarato inammissibile alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 la morue. proc. stylo., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 la 11/01/2021).
3. conclusions
La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi ribadito quell’orientamento interpretativo secondo cui, comme juste vu, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 la morue. proc. stylo., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
Tale sentenza, donc, deve essa presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se l’indagato, che versi in siffatta situazione, abbia titolo, o meno, per presentare una richiesta di riesame di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, donc, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, ça ne peut être que positif.
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