Proposta di concordato fallimentare ed esclusione dal voto

Sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze, le società che controllano la società proponente, che sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo.
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, Satz nicht. 17186 die 28 Juni 2018.
La prima sezione della Suprema Corte, insbesondere, era stata investita di una controversia ove due società creditrici avevano proposto un concordato a chiusura del fallimento di una s.p.a., prevedendo il pagamento dei crediti chirografari, ad eccezione di alcuni, pari al 30%. La proposta era stata approvata a maggioranza. Ma all’omologazione del concordato si erano opposti altri creditori della società fallita, lamentando come l’approvazione fosse avvenuta sulla base di una maggioranza illegittima, comprendente ossia il voto determinante di due società creditrici. Queste ultime, difatti, avrebbero dovuto essere escluse dal voto, essendo portatrici di un conflitto di interesse, in quanto facevano parte del medesimo gruppo societario delle proponenti.
E nel senso del conflitto di interesse, e dunque dell’esclusione dal voto, sembrano orientate anche le Sezioni Unite, investite della questione di massima importanza – originata dalla presente controversia – circa la spettanza del diritto di voto, nel concordato fallimentare, al creditore proponente o ad altre creditrici a lui correlate.
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