Produzione di nuovi documenti e limiti temporali in udienza preliminare

Nel corso dell’udienza preliminare la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
Index

The question
La soluzione adottata dalla Cassazione
Conclusions

1. The question
La Corte di Appello di Torino, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui l’imputata era stata condannata a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, quale titolare di una ditta dichiarata fallita in data 08/07/2008, rideterminava la durata delle pene accessorie fallimentari.
Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata che, tra i motivi addotti, si doleva del fatto di come le nuove contestazioni fossero basate su una documentazione trasmessa dal curatore fallimentare il cui deposito era avvenuto immediatamente prima della discussione e, therefore, alla luce di ciò, per il ricorrente, era stata preclusa alla difesa di poterla visionare non essendo stato possibile, nel corso dell’udienza preliminare, chiedere un termine a difesa, essendo stata la documentazione prodotta dal pubblico ministero a sorpresa.

Potrebbero interessarti anche

Produzione di documenti nel procedimento di esecuzione
Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n. 20163/2012)
Contenzioso tributario: ammessa in appello la produzione di nuovi documenti

2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte respingeva la doglianza summenzionato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel corso dell’udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127 cod. proc. pen. – individuato in cinque giorni prima dell’udienza -, essendo la produzione ammissibile fino all’inizio della discussione, pursuant to Article. 421, comma 3, cod. proc. pen., e ciò non implica alcuna limitazione o lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un’attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41012 of 20/06/2018).
3. Conclusions
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in base ad un precedente filone interpretativo, che la produzione documentale, nel corso dell’udienza preliminare, non è soggetto al termine di cinque giorni invece previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. per i procedimenti in camera di consiglio e ciò in ragione del fatto che siffatta produzione è consentita sino all’inizio della discussione visto quanto preveduto dall’art. 421, co. 3, cod. proc. pen. that, come è noto, stabilisce che il “pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione”.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, contestare il fatto che i documenti, in sede di udienza preliminare, siano stati prodotti prima dei cinque giorni previsti dall’art. 127 cod. proc. pen. per analogo incombente richiesto di norma nei procedimenti camerali.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Recommended volume:

Manuale operativo dell’esecuzione penale

Con un taglio pratico e operativo, l’opera analizza la fase esecutiva che segue il processo di cognizione e che si apre con la riconosciuta responsabilità penale dell’imputato.Attenzione è dedicata ai rapporti funzionali tra il processo di cognizione, la fase esecutiva e la giurisdizione di sorveglianza, al fine di guidare l’operatore nelle proprie scelte difensive, nell’ottica complessiva del processo penale, senza limitarsi alle singole fasi procedurali.L’analisi delle modalità esecutive delle diverse tipologie di pena viene seguita dalla trattazione del titolo esecutivo: natura, esecuzione vera e propria e possibili modificazioni.Spazio viene dedicato ai procedimenti tout court, relativi all’esecuzione e alla procedura di sorveglianza; completa l’opera la trattazione dell’esecuzione penale nei rapportigiurisdizionali con le autorità straniere.Cristina MarzagalliGiudice del Tribunale di Varese, Formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano, ha una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale. È componente della Corte d’Assise, del Collegio Penale e del Tribunale del Riesame. Ha rivestito in passato i ruoli di Giudice per le Indagini Preliminari e di Magistrato di Sorveglianza. È stata componente del Tavolo IX degli Stati Generali dell’esecuzione penale.

Leggi descrizione

Cristina Marzagalli, 2020, Maggioli Editore

26.00 €
24.70 €

Buy

Become an author of Diritto.it
Find out more!

You may also be interested

Mitigating the collaboration on drug trafficking: requirements

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
10 September 2022

Notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario nonostante domicilio dichiarato

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
20 April 2022

Il concorso esterno in associazione di stampo mafioso

di Andrea Baiguera Altieri
19 April 2022

L’udienza preliminare nel processo penale minorile

di Savina D’Amore
8 June 2022

The post Produzione di nuovi documenti e limiti temporali in udienza preliminare appeared first on Diritto.it.
Source: Diritto.it