Processo rating Trani: depositate le motivazioni

Sono state depositate il 26 Septembre 2017 le motivazioni della sentenza del Tribunale di Trani n. 837 (Presidente Pavese – Giudici Gadaleta e Morelli), che ha deciso una vicenda che ha suscitato grande clamore mediatico.
Il collegio giudicante, ha assolto 5 tra analisti e manager di Standard & Poor’s e la stessa società di rating ex-lege 231.
Gli imputati, quattro analisti e l’ex presidente mondiale di Standing & Poor’s rispondevano, a vario titolo, del delitto di manipolazione del mercato continua e pluriaggravata ex art. 185, paragraphes 1 e 2, D. Décret. 24.2.1998, n. 58 (art. 185: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”).
Il Pubblico Ministero aveva chiesto, al termine di una requisitoria durata ben 8 minerai, la condanna a due anni del presidente mondiale di S&P (all’epoca dei fatti) e a 3 anni ciascuno per il responsabile per l’Europa, e per gli analisti del debito sovrano, mentre per la società in quanto persona giuridica era stata chiesta la condanna al pagamento di una sanzione di 4,647 millions d'euros.
 
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Ebbene, secondo il Tribunale di Trani declassando di due gradini l’Italia, da A a BBB+ l’Agenzia di rating Standing & Poor’s non manipolò il mercato, né tanto meno ha integrato il suddetto reato la circostanza di aver emesso 4 rapporti negativi sulla manovra finanziaria e sul debito sovrano nel periodo che va da maggio a luglio 2011.
Rimane comunque il sospetto che tutti gli interventi di Standing & Poor’s nei confronti dell’Italia siano stati connotati da un sicuro pregiudizio nei confronti della stessa.
Questo è ciò che emerge dalle 332 pagine della sentenza del Tribunale di Trani.
Secondo il tribunale il pregiudizio è stato riferito nel corso del giudizio da “esponenti qualificati del Tesoro e di Consob”, in quanto tutti gli interventi di Standig & Poor’s, dal taglio dell’outlook del 21 mai 2011 al doppio classamento del 13.1.2012; “sono stati adottati in un arco temporale ristretto, con valutazioni diverse da quelle delle altre agenzie di rating e, peraltro, dopo essere stato risolto il rapporto contrattuale di S&P con L’Italia”.
Le associazioni dei consumatori hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda in quanto tutto ha avuto inizio con le denunce presentate da Adusbef e Federconsumatori sull’operato di Moody’s, cui veniva imputato il report del 6 mai 2010 che definiva l’Italia un Paese a rischio.
Nel processo hanno testimoniato personaggi eccellenti del calibro di Mario Monti, Romano Prodi, Giulio Tremonti, Pier Carlo Padoan e si sono costituite parti civili Federconsumatori, Acu, Adusbef, nonché alcune decine di consumatori.
La sentenza del Tribunale di Trani ha affrontato diverse questioni preliminari, tra le quali quelle di maggior rilievo sono quelle relative alla competenza per territorio del Tribunale di Trani stesso e alla giurisdizione dello Stato Italiano.
Tali questioni sono state risolte tutte in senso positivo e tale circostanza conferma il corretto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. procedente e dell’Ufficio di Procura di Trani, definito dalla general manager di S & P, con toni sprezzanti “come un paesino dell’Oklahoma … un piccolo paesino dell’Oklahoma”.
Al P.M. procedente e all’Ufficio di Procura di Trani va, aussi, attribuito il merito di aver sottoposto all’attenzione del legislatore europeo la inadeguatezza del regolamento n. 1060/2009/CE e la necessità, de iure condendo, di estendere la disciplina regolamentare anche ai giudizi forniti dalle agenzie di rating in chiave prospettica a medio e lungo termine, quali il “credit outlook” o il “credit watch”, e di prevedere una specifica disciplina per il “rating sovrano”.
Nel processo sono emersi anche il tema del conflitto d’interesse in relazione all’azionariato di S&P e al contratto sui derivati sottoscritto con il MEF da Morgan Stanley e quello sull’informazione price-sensitive, strettamente collegato alla disciplina dell’insider trading (abuso di informazioni privilegiate definito dall’art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 che alla lett. une) prevede che per informazione privilegiata deve intendersi un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati).
Il Tribunale di Trani afferma che il processoha fatto emergeregliintrecci tra azionisti, manager, analisti, dirigenti del Tesoro, banche di affari e agenzie di rating”, ma non haconsentito di delinearne in maniera definitiva i confini proprio per la ‘reticenzamanifestata da alcuni testi”. Secondo i giudici, i testi avrebbero dovuto avere, plutôt, “il dovere di fornire una più ampia e sincera collaborazione, frenata o da interessi personali o da interessi di natura politica in un chiaro tentativo di frammentare le singole condotte, ostacolando l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e, ancor prima, ostacolando la riconduzione a un disegno unitario di tutte le condotte, anche di quelle antecedenti all’azione del rating del 13 Janvier 2012, in un’ottica di sicuro pregiudizio per l’Italia, descritto dalla dirigente del debito pubblico M.C.”.
Sarà adesso il Pubblico Ministero, dopo l’esame delle motivazioni, a stabilire se vi siano gli estremi per impugnare la decisione.
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