Processo civile: testimonianza scritta ed equo compenso

In alcuni casi la testimonianza scritta può essere preceduta da una prova per testimoni viene davanti al giudice in udienza.
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Quando è possibile procedere alla testimonianza scritta
La testimonianza scritta è ammessa in presenza di quelle circostanze che il giudice ritiene opportune, tenendo conto sia della natura della causa sia di ogni altra circostanza rilevante.
È disciplinata dall’articolo 257-bis del codice di procedura civile.
In presenza di simili circostanze, al testimone viene chiesto di fornire le risposte alle domande che vengono formulate per iscritto entro un determinato termine.
In che modo rendere una testimonianza scritta
Le persone che devono rendere una testimonianza scritta devono compilare il modello che è stato loro notificato, rispondendo in modo separato a ognuna delle domande e non devono tralasciare nessuna parte.
Se non sono in grado di rispondere a qualcuno dei quesiti, lo devono indicare, specificando il motivo.
Una volta compilato in modo corretto il modello di testimonianza, la deposizione deve essere sottoscritta con firma autenticata su ogni facciata e deve essere spedita in busta chiusa con plico raccomandato o consegnata alla cancelleria del giudice competente.
Se il testimone non provvede a farlo nei termini stabiliti dal giudice, lo stesso lo può condannare a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, la stessa stabilita per la mancata comparizione dei testimoni.
La facoltà di astensione alla testimonianza scritta
Nel processo civile si applicano le previsioni in relazione alla facoltà di astensione dalla testimonianza, della quale agli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, che si occupano del segreto professionale, del segreto d’ufficio e del segreto di Stato.
Questa facoltà può essere esercitata anche da chi deve rendere una testimonianza scritta, e se ne vuole avvalere, deve compilare lo stesso il modello di testimonianza, indicando le sue generalità e specificando le ragioni della sua astensione.
Quando non serve il modello della testimonianza scritta
In alcune circostanze si può essere indipendenti dall’utilizzo del modello di testimonianza.
In particolare quando la testimonianza abbia come oggetto dei documenti di spesa che le parti hanno depositato in precedenza, rispetto ai quali la testimonianza scritta può essere resa anche esclusivamente attraverso una dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa all’avvocato della parte nel quale interesse è stata ammessa la prova.
L’ascolto del testimone nella testimonianza scritta
A volte la testimonianza scritta potrebbe non essere sufficiente.
Il giudice, dopo avere esaminato le risposte o le dichiarazioni rese dal testimone, può
disporre che lo stesso venga chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
L’Equo Compenso
L’equo compenso è un compenso che deve essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione che viene resa , e deve essere conforme ai parametri che possono essere applicati al lavoratore interessato.
In che cosa consiste l’equo compenso
L’equo compenso è un principio entrato nell’ordinamento italiano con l’emanazione del decreto fiscale del 2017 (decreto legge numero 148/2017, convertito in legge numero 172/2017).
Il decreto in questione ha in parte ha modificato la legge di bilancio 2018 e che, nella pratica, è stato introdotto attraverso una modifica della legge professionale forense, nella quale i contenuti sono stati poi estesi ai professionisti dei quali all’articolo 1 della legge numero 81/2017.
A chi si applica l’equo compenso
L’equo compenso è relativo ai professionisti e ai lavoratori autonomi, che siano iscritti o non lo siano a ordini o collegi, comme, gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, i giornalisti, gli ingegneri.
L’equo compenso non si applica in modo generalizzato ma esclusivamente in relazione a specifici rapporti, vale a dire, quelli regolati da convenzioni unilaterali, che sono:
Imprese bancarie
Imprese assicurative
Imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese (come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, la 6 mai 2003), nei confronti delle quali vengono rese le prestazioni di avvocati e professionisti.
A proposito si deve precisare che le convenzioni stipulate tra avvocati o professionisti e le sopra scritte imprese si presumono predisposte in modo unilaterale da parte delle stesse, sauf preuve contraire.
Gli agenti della riscossione
Esiste un’importante eccezione alle previsioni sull’equo compenso.
Non vengono applicate agli agenti della riscossione, i quali sono lo stesso tenuti a garantire, quando conferiscono un incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, Il peut arriver que l'ex-femme se sente insatisfaite et se plaigne, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.
Le clausole vessatorie delle convenzioni
Le clausole contenute nelle sopra scritte convenzioni e dalle quali deriva un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato o del professionista, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, devono essere considerate vessatorie.
Nonostante siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, sono vessatorie le clausole che:
Attribuiscono al cliente la possibilità di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto, mettendo a carico del professionista il pagamento delle spese della controversia,
impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese che sono legate in modo diretto alla prestazione dell’attività oggetto della convenzione, prevedono termini di pagamento superiori a due mesi dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, prevedono che, se il professionista sia un avvocato e le spese di lite vengano liquidate a favore del cliente, al legale deve essere riconosciuto in modo esclusivo l’importo minore previsto nella convenzione, anche se la parte abbia in modalità intera o parziale parzialmente corrisposto o recuperato queste spese.
Prevedono che, in ipotesi di altra convenzione sostitutiva di un’altra stipulata in precedenza con lo stesso cliente che preveda compensi inferiori alla stessa e venga applicata anche agli incarichi pendenti o, non ancora definiti o fatturati.
Prevedono che il compenso stabilito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti esclusivamente se si sottoscrive il contratto.
Le dichiarazioni contenute nelle convenzioni con le quali si attesta di avere svolto delle trattative, senza che vengano specificate le modalità di svolgimento, non possono essere considerate una prova della trattativa stessa e dell’approvazione di specifiche richieste per le sopra scritte clausole.
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