Processo civile e capitoli di prova

I capitoli di prova rappresentano le domande che le parti vogliono porre ai testimoni per dimostrare in giudizio pretese ed eccezioni.
La norma relativa è l’articolo 244 du Code de procédure civile, secondo il quale:
“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
In che cosa consiste il processo civile
Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie che hanno in oggetto il diritto privato.
Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti in gran parte nel codice di procedura civile.
È il processo attraverso il quale un giudice viene di solito investito del compito di risolvere una controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico, in genere rapporti patrimoniali, fermo restando che oggetto del processo civile possono essere diverse situazioni o status che hanno anche rilevanza pubblicistica, basti pensare al processo rivolto a ottenere la pronuncia di separazione o di divorzio.
La funzione del processo civile
La figura del processo è strettamente legata a quella della tutela, essendo questa necessariamente giudiziale ed esaurendo di solito il suo compito nell’apparato processuale con una pronuncia del giudice.
Partendo da questo presupposto, tra le molte considerazioni in dottrina sulla reale funzione del processo ce ne sono due principali.
La più antica vede il processo come lo strumento che assiste il singolo per la realizzazione e l’esercizio di un suo diritto, l’altra, prevalente in quasi l’intero Novecento, considera il processo come una funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo.
Abbandonata la prima impostazione sulla scia anche dell’influenza tedesca, si è capito con il tempo che non faceva coincidere molto il processo con la sua vera funzione originaria, vale a dire lo scopo della tutela dei diritti del singolo.
Parte della dottrina sta recuperando interamente o in parte la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene dopo la mancata cooperazione di due soggetti, e non è l’unico rimedio fornito dall’ordinamento, esistendone anche altri di natura processuale ma anche sostanziale.
I capitoli di prova e la specificità degli stessi
La norma è molto esaustiva.
I testimoni nel processo civile vengono interrogati su dei capitoli di prova specifici, i quali devono essere articolati dalla parte che si vuole avvalere di questo mezzo istruttorio.
Devono essere relativi a fatti esposti in modo chiaro e pertinente.
I fatti devono essere formulati in articoli separati e i testimoni risponderanno si di essi.
Il requisito della specificità nella descrizione dei fatti deve assolvere due compiti.
Consentire al giudice di valutare la concludenza e la pertinenza della prova e consentire alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa.
In relazione al requisito della specificità la Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che l’indagine del giudice di merito non deve essere portata avanti in modo esclusivo attraverso il tenore letterale del capitolo ma valutando anche gli altri atti di causa e le deduzioni che vengono formulate dalle parti, considerando la possibilità di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testimoni, a norma dell’articolo 253 du Code de procédure civile, secondo il quale:
“Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre.
Li può anche rivolgere d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi” (Cass. 10272/95).
I fatti per essere indicati con sufficiente specificità devono comprendere indicazioni essenziali, come il tempo, il luogo e lo svolgimento, lasciando alle parti e ai loro difensori un margine, al fine di chiedere eventuali chiarimenti.
Secondo le indicazioni fornite da parte della Suprema Corte, i fatti devono essere sintetizzati nelle modalità essenziali di tempo, luogo e svolgimento, devono essere esposti in modo adeguato da essere in grado, se confermati, di potere confortare la tesi difensiva del deducente e devono essere descritti in modo da consentire alla controparte di dedurre prova contraria sul punto (Cass. n. 3635/89, Cass. 3728/87, Cass. n. 2814/86).
L’inammissibilità di un capitolo di prova
La carenza di specificità è un vizio.
L’indicazione della prova in modo chiaro e specifico è essenziale per i motivi che nono stati accennati in precedenza.
La non presenza di questo requisito non può determinare in modo esclusivo l’espunzione di un capitolo di prova.
Ad esempio, di deve escludere un articolo che sia formulato in modo da richiedere al testimone un semplice giudizio che sia privo di relazioni concrete e appigli obiettivi (Cass. n. 4111/95, Cass. n. 1173/94).
Un semplice giudizio del testimone si rivelerebbe inutile in un giudizio probatorio, anche se dovesse mancare la relativa eccezione di parte.
L’opinione della giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, risulterebbe degna di nota una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle valutazioni che si devono effettuare in relazione da compiersi a una testimonianza indiretta o de relato.
La Suprema Corte afferma che “la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha esclusivamente una conoscenza indiretta di un fatto controverso, “de relato actoris” o “de relato” in genere.
I primi depongono su circostanze delle quali sono stati informati dal soggetto stesso che ha proposto il giudizio, in modo che la rilevanza del loro assunto è nulla, perché verte sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento.
I secondi depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, nonostante possa assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, con il concorso di altri elementi oggettivi che ne supportano la credibilità (Cassazione civile, sez. je, 15/01/2015, (dehors. 08/10/2014, dep.15/01/2015), n. 569).
Una dichiarazione resa o richiesta in base a quello che il testimone ha appreso dall’attore è nulla perché verte su circostanze delle quali è stato informato dal soggetto stesso che ha proposto il giudizio.
La rilevanza di una deposizione de relato è attenuata perché le deposizioni si presentano indirette.
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