Procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale: è obbligatoria la nomina del curatore speciale per il minore coinvolto

Secondo la Corte di Cassazione, è nullo il procedimento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale qualora non sia stato nominato un curatore speciale per il minore (Court of Cassation, sez. I civ., ordinanza n. 1471, 25.01.2021).
Accoglimento con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado.
Reference legislation: art. 336 D.C.; art. 37, L. 149/2001; art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 1989
 
Nei procedimenti c.d. de potestate, il giudice di merito deve nominare un curatore speciale al minore coinvolto, pursuant to Article. 78 c.p.c., il quale provvederà, a sua volta, a munire quest’ultimo di un difensore, pursuant to Article. 336, comma quarto, c.c. In mancanza di tale nomina, il procedimento dovrà ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma primo, con rimessione della causa al giudice di prime cure.
In tutti gli altri procedimenti riguardanti il minore, la sua tutela viene garantita mediante l’ascolto del medesimo nei casi previsti dalla legge, senza la necessità di nominare un curatore speciale ovvero un difensore.
È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 1471 depositata dalla Prima Sezione Civile in data 25.1.2021.
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La vicenda processuale
Il caso nasce da una pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Venezia, con cui veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre nei confronti dei figli minori. Con successiva ordinanza, la Corte d’Appello competente rigettava il reclamo proposto dal padre, il quale ricorreva quinidi per cassazione lamentando l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulle seguenti domande: “1) richiesta di considerazione della circostanza allegata dal reclamante, ma negletta dalla Corte, “che era stata proprio la complessiva condotta tenuta dalla R. che aveva determinato il complessivo allontanamento dei figli dalla stessa”; 2) richiesta di c.t.u. psicologica, per monitorare la situazione dei minori in relazione ad entrambe le figure genitoriali, sulla quale il giudice del reclamo non si sarebbe pronunciato; 3) istanza di nomina di un curatore speciale al minore, pursuant to Article. 336 c.c.”
Con particolare riferimento all’ultima doglianza, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità del procedimento di primo e secondo grado, con conseguente annullamento del decreto di primo grado e dell’ordinanza impugnata, stante la mancata nomina del curatore speciale per i minori ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Il minore quale parte del procedimento
L’analisi della pronuncia in esame non può prescindere da una succinta analisi delle norme sovrannazionali ispiratrici dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione.
Nella motivazione della sentenza, indeed, la Suprema Corte richiama l’art. 12[1] della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata dall’Italia con la L. 176/1991. Detta disposizione impone agli Stati parti della Convenzione il dovere di garantire ai minori capaci di discernimento il diritto di esprimere liberamente la loro opinione su ogni questione che li riguarda.
Nello stesso senso si esprime anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che, all’art. 24, non solo prevede il dovere delle autorità pubbliche e delle istituzioni di tutelare il preminente interesse dei minori, nonché il diritto di questi ultimi alla bigenitorialità, ma stabilisce anche il diritto dei minori ad esprimere liberamente la loro opinione, che deve essere presa in considerazione in tutte le questioni che li riguardano, tenuto conto della loro età e della loro maturità.
In questo quadro normativo, si è pertanto affermato il principio di superiore interesse del minore, che rappresenta il filo conduttore della legislazione minorile, rendendo il minore, non più un oggetto, bensì un soggetto di diritto.
A tutti questi aspetti si lega la configurazione del minore come parte del procedimento, con la conseguente necessità di assicurarne il contraddittorio.
Principi, this last, che sono stati recepiti anche nell’ordinamento italiano. indeed, the law 149 of 2001, modificando parzialmente tanto la L. 184/1983 quanto gli artt. 330 e seguenti c.c., ha sancito il diritto all’assistenza legale tecnica non solo per il genitore ma anche per il minore nei procedimenti de potestate e in quelli di adottabilità.
Con particolare riferimento ai procedimenti di limitazione ed ablazione della responsabilità genitoriale, l’art. 37, comma terzo, the Law 149/2001 ha introdotto l’attuale quarto comma dell’art. 336 D.C., prevedendo il diritto per i genitori ed il minore ad essere assistiti da un difensore nell’ambito dei procedimenti c.d. de potestate.
Nel merito, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto[2], ha chiarito che la novella introdotta dalla L. 149/2001, art. 37, comma terzo, comporta l’attribuzione della qualità di parti del procedimento non solo ai genitori, bensì anche al minore, concludendo pertanto che, alla stregua di quanto disposto dall’art. 12, second paragraph, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dovrà essere assicurato il contradditorio anche al minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Il dibattito giurisprudenziale
È proprio sul tema del diritto del minore ad una difesa tecnica nei procedimenti c.d. de potestate, che si innesta la recente ordinanza della Corte di Cassazione in esame.
Occorre, however, precisare che relativamente alla regola sancita dall’art. 336, comma quarto, c.c. sono emersi nel tempo due orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Un primo indirizzo[3], che propende per un’interpretazione restrittiva della normativa codicistica, così come modificata dalla L. 149/2001, fa leva sul raffronto tra la disciplina prevista per i procedimenti de potestate all’art. 336 c.c. e quella relativa ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla L. 184/1983. In particular, si evidenzia come il dettato dell’art. 336 D.C., nella sua nuova formulazione, a differenza del combinato disposto dagli artt. 8, comma quarto, and 10, second paragraph, L. 184/1983[4], non preveda espressamente la nomina di un difensore d’ufficio, di guisa che la difesa tecnica, nei procedimenti de potestate, è da considerarsi solo eventuale e rimessa alla volontà delle parti. E ciò in considerazione del fatto che la sussistenza del conflitto di interessi tra genitori e minore deve essere verificata in concreto caso per caso, ed in ogni modo, la tutela del preminente interesse del minore viene garantita tanto dalla presenza del Pubblico Ministero, quale parte necessaria del procedimento ex art. 336, comma primo, c.c. quanto dall’ascolto del minore. Minore, che viene considerato, in questo senso, come parte meramente sostanziale del procedimento.
Viceversa, il secondo indirizzo[5] propende per un’esegesi più estesa dei citati principi sovrannazionali, recepiti dal nostro ordinamento, e conseguentemente per una lettura più ampia della sentenza n. 1 of 2002 della Corte Costituzionale.
indeed, in base a tale assunto, il minore viene considerato litisconsorte necessario nel procedimento che lo riguarda, assumendo dunque una qualifica non soltanto di parte sostanziale, bensì anche processuale, tanto che qualora il giudice di merito non provveda alla nomina del curatore speciale per il minore, pursuant to Article. 78 c.p.c., il procedimento dovrà ritenersi nullo ex art. 354, comma primo, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, innestandosi nel dibattito giurisprudenziale poc’anzi esposto, accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, nonché cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando al Tribunale per i Minorenni di Venezia in diversa composizione.
The Supreme Court, sotto un primo profilo, sposa l’orientamento giurisprudenziale che propende per una lettura più estesa della sentenza n. 1/2002 della Corte Costituzionale, affermando che nei procedimenti c.d. de potestate, poiché sussiste sempre un conflitto di interessi tra genitori ed il figlio, il giudice dovrà nominare un curatore speciale per quest’ultimo, pursuant to Article. 78 c.p.c., il quale a sua volta, dovrà provvedere a munire il minore medesimo di un difensore. In mancanza di tale nomina, il procedimento dovrà ritenersi nullo ai sensi dell’art. 354 c.p.c. con rimessione della causa al giudice di prime cure al fine di integrare il contraddittorio.
Sotto un secondo profilo, however, la Suprema Corte sottolinea che tale principio dovrà essere applicato esclusivamente ai procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, in cui, per la natura del giudizio stesso, si pone sempre una situazione di conflitto di interessi tra genitori e minore, non attagliandosi quindi ai casi in cui sia il minore sia coinvolto in giudizi aventi un oggetto diverso. E ciò in quanto, nei procedimenti de potestate la legittimazione processuale del minore è attribuita a quest’ultimo dal combinato disposto dei commi 1 and 4 dell’art. 336 c.c.
Al contrario, nei procedimenti in cui, pur essendo coinvolto, al minore non è attribuita la qualità di parte processuale da una specifica disposizione di legge, lo stesso dovrà essere considerato meramente come parte sostanziale del giudizio. In these cases, la tutela del minore si realizzerà mediante l’ascolto del medesimo.
Conclusions
In conclusione, la recente pronuncia si inserisce in un dibattito giurisprudenziale certamente ancora aperto, introducendo tuttavia un elemento di novità rispetto alle precedenti sentenze, attraverso una netta ed esplicita distinzione tra i procedimenti di limitazione ed ablazione della responsabilità genitoriale e gli altri procedimenti in cui può essere coinvolto il minore. Solo nell’ambito dei procedimenti de potestate, indeed, alla luce di un conflitto di interessi tra minore e genitore da considerarsi in re ipsa, dovrà essere sempre garantita una difesa tecnica al minore, attraverso la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
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Note
[1]Art. 12, Law 27 May 1991, n. 176 (Ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, New Tork, 1989) – 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
[2] Constitutional Court, 30.01.2002, n. 1
[3] Cass. Civ., sez. I civ., 02.04.2019, n. 9100 e Cass. Civ., sez. I civ., 30.07.2020, n. 16410
[4] Art. 8, comma 4, Law 4 May 1983, n. 184, come modificata dalla L. 149/2001 – 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 Article 10.
Art. 10, comma 2, Law 4 May 1983, n. 184, come modificata dalla L. 149/2001 – 2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
[5] Cass. Civ., sez. I civ., 06.03.2018, n. 5256

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