Procedibilità a querela: approvato decreto legislativo che amplia il novero dei reati
Il Consiglio dei Ministri, in data 21 مارس 2018, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (القانون 23 يونيو 2017, ن. 103), nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.
Come si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (sub n. 75) disponibile sul sito internet del Governo, con il decreto in questione, è stato ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.
In particolare, sempre alla luce di quanto enunciato in questo comunicato, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.
L’obiettivo perseguito con questa nuova normativa, per un verso, è stato quello di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi, per altro verso, si è voluto valorizzare anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.
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