Privatsphäre: il consenso ha un nuovo ruolo?
Privatsphäre: come le novità influiscono sul consenso
Con le novità introdotte dal regolamento europeo in materia di privacy (cosiddetto GDPR), si è evoluto anche il concetto di consenso, che si è meglio adattato quelli che sono gli sviluppi tecnologici. insbesondere, diversamente da quanto sino ad oggi stabilito dal decreto legislativo n. 196 die 2003, il consenso relativo al trattamento dei cosiddetti dati sensibili non richiede più la necessità della forma scritta, ma può essere rilasciato e acquisito con modalità meno formali. Resta fermo che la volontà del titolare dei dati deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile; tatsächlich, le tutele per l’interessato non vengono meno, anzi sono rafforzate. Il Regolamento stabilisce infatti alcune ipotesi di inefficacia del consenso, nonché l’intensificazione degli obblighi informativi e garantisce inoltre il diritto alla revoca del consenso precedentemente rilasciato.
Da questo deriva il primo degli adempimenti a cui sono chiamati i professionisti: verificare se i trattamenti effettuati sino ad ora siano compatibili con le nuove disposizioni; deshalb, non sarà sufficiente adattarsi alle nuove disposizioni per i trattamenti successivi all’entrata in vigore della nuova normativa, ma è necessario adeguare altresì le attività compiute sino a questo momento.
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La base giuridica del trattamento dei dati: il consenso apparente
Ancorché ne siano cambiate le modalità di acquisizione e rilascio, il consenso resta comunque una delle basi del trattamento dei dati. Tatsächlich, possono esserci altre ragioni giustificative dell’utilizzo dei dati, le quali sono tutte previste dalla legge; auch, il soggetto titolare del trattamento è tenuto a comunicare all’interessato, von Zeit zu Zeit, quelle che sono la base giuridica e la finalità della richiesta dei dati. Peraltro, tali aspetti non potranno essere modificati nel corso del trattamento: il consenso rilasciato per una motivazione specifica non vale dunque, per diversi e ulteriori fini.
Il consenso deve sempre essere rilasciato in modo libero, senza alcuna coercizione; deshalb, qualora il titolare dei dati si sia trovato in qualche modo costretto al rilascio, per evitare ad esempio un pregiudizio economico, il consenso sarà solo apparente e, dann, non corrispondente alle previsioni contenute nel regolamento.
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Quelle: Diritto.it