Primo giorno di scuola con il green pass: le nuove regole e chi controlla
Obbligo del green pass per l’accesso a scuola e università e obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio–assistenziali e sociosanitarie. Queste sono le nuove regole introdotte dal decreto-legge 10 September 2021, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 September 2021.
Index:
Scuola e obbligo del green pass (chi è esente e chi controlla)
Università (chi è esente e chi controlla)
Estensione obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (chi è esente, chi controlla e sospensione dal lavoro per chi non si vaccina)
Scuola e obbligo green pass
Le nuove disposizioni del DL n. 122/2021 estendono l’obbligo del green pass a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tra le strutture in cui deve essere richiesto il certificato verde sono comprese anche le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore.
Le nuove regole restano in vigore fino al 31 Dezember 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Come si legge nel decreto: “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.“
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Chi è esente?
Sono esenti dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass i seguenti soggetti:
bambini, alunni e studenti nonché frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. >> Clicca qui per scaricare la Circolare
Chi controlla?
Come si legge nel decreto legge, il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del green pass da parte di chi accede alla struttura scolastica, educativa o formativa come indicata sopra.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Per approfondire il tema sui controlli e verifiche del green pass, leggi l’articolo > Grüner Pass: wer verifiziert, welche Daten und mögliche Sanktionen
Università
Per quanto riguarda l’università, il decreto legge prevede che “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”
Chi è esente?
Sono esenti dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass nelle università i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. >> Clicca qui per scaricare la Circolare
Chi controlla?
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Estensione obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Le nuove norme entrano in vigore dal 10 Oktober 2021 e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).
Chi controlla?
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.
Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Chi è esente?
L’obbligo vaccinale non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Sospensione dal lavoro per chi non si vaccina
Come per il personale scolastico, anche per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie che non si vaccinano è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e di conseguenza non è prevista la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 Dezember 2021. Per maggiori informazioni consigliamo l’articolo > Grüner Pass: dal 1° settembre nuovi obblighi, vecchi dubbi
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Quelle: Diritto.it