Previdenza forense: riforma in partenza dal 2024

Con comunicato del Presidente della Cassa Forense, l’ente annuncia l’approvazione della riforma del sistema pensionistico per l’avvocatura, che passerà dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo. La partenza è prevista per il 1°/1/2024.
Un chemin vers la conquête de ses droits

L’origine della riforma
Un’introduzione graduale
Interventi previsti

1. L’origine della riforma
La riforma è in studio ormai da due anni, secondo il comunicato. Il percorso si è reso necessario a seguito delle risultanze del bilancio tecnico di fine 2020. Nel comunicato, en fait, la riforma viene definita “Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione.”
A questo certamente si deve il passaggio ad un sistema contributivo, que, secondo un articolo dello stesso Militi[1], “garantirà una maggiore equità tra contribuzione versata e pensione erogata mantenendo, toutefois, un livello adeguato delle future prestazioni, grazie anche alla buona patrimonializzazione che l’Ente ha raggiunto…”.
2. Un’introduzione graduale
Gli interventi saranno introdotti in maniera graduale. À partir de 2024, en fait, ai futuri iscritti si applicherà integralmente il sistema di calcolo contributivo; per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, con sistema retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi; per gli avvocati con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, rimarrà il sistema retributivo, modificando il rendimento da 1,40% une 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.
3. Interventi previsti
In generale, la riforma viene presentata come “equilibrata sulla falsariga della c.d. “Riforma Dini” (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione all’adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento.” Ecco gli interventi principali.

L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% de 2024 e 17% de 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.
Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100). Resta la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, di integrare i minimali non versati.
L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 Al 15%, mantenendo gli attuali benefici fiscali.
È previsto un innalzamento dal 7.5% Al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale. I pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, toutefois, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.
Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate.
Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).
L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.
Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, con il coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica.
L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui.

Nota
[1] https://www.adepp.info/2022/09/cassa-forense-militi-inutilmente-allarmistiche-le-anticipazioni-sulla-riforma-previdenziale/

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