Potere direttivo-disciplinare, fissazione orari di lavoro: è rapporto subordinato

La stabilità del rapporto, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, la fissazione datoriale degli orari di lavoro, la sussistenza di direttive e persino di rimproveri dai superiori, potrebbero essere tutti indici di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la società datrice insista nel sostenere che trattasi di rapporto autonomo.
Sulla base di questo principio, la Cour suprême, sezione lavoro, par ordre de n. 16690 la 25 juin 2018, ha confermato la statuizione di secondo grado, che aveva accertato sussistere, tra il lavoratore ricorrente e la società resistente, un rapporto di lavoro subordinato durato per oltre venti anni, fittiziamente giustificato, per soli tre anni, sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mentre per i restanti periodi rimasto privo di base negoziale scritta.
Manifestazione concreta ed atteggiarsi fattuale del rapporto
La Corte distrettuale aveva escluso sussistere un’ipotetica volontà contrattuale nel senso della natura autonoma del rapporto – come invece propugnato dalla società datriceper la mancanza, per gran parte del periodo lavorativo, di una formale regolamentazione di esso, sicché doveva vagliarsi esclusivamente la manifestazione concreta e l’atteggiarsi fattuale delle prestazioni rese.
Elementi da cui desumere la natura subordinata del rapporto
A tal proposito venivano valorizzate, per desumere la natura subordinata del rapporto, la stabilità del rapporto medesimo, l’inserimento del ricorrente quale contabile nell’organizzazione aziendale, la fissazione di orari ben precisi, la sussistenza di direttive datoriali e persino di rimproveri nei suoi confronti, il serrato controllo del suo operato e la fissità mensile del compenso. E tale natura, secondo i giudici di merito, non poteva ritenersi contraddetta dal periodo in cui vi era stata formalizzazione mediante co.co.co., in quanto essa era stata posta in essere dall’amministratore giudiziario della compagine sociale, al solo fine di fornire una copertura formale all’attività del lavoratore, nella consapevolezza di una diversa matrice della prestazione.
Tutte argomentazioni confermate dalla Corte Suprema. Ed a nulla sono valse le censure della società resistente, secondo cui la Corte territoriale avrebbe mal valutato le emergenze istruttorie in punto di direttive datoriali e potere disciplinare, così come avrebbe trascurato la volontà delle parti di non instaurare un rapporto di natura subordinata ed erroneamente ritenuto ammissibile la prova per testi della simulazione del parti.
Invero, correttamente i giudici dell’appello – concludono gli Ermellini – avevano indagato attraverso la manifestazione concreta e l’atteggiarsi fattuale del rapporto secondo un’argomentazione affatto implausibile; sicché quella sollecitata dalla società datrice, risulta una mera rivisitazione dei fatti, come tale, non concessa in sede di legittimità. Ritenuta infine ammessa la ricostruzione testimoniale della natura fittizia del contratto di collaborazione continuativa.
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