Per le opere realizzate in una porzione esclusiva, capaci di mettere in pericolo la statica del caseggiato, è colpevole, tra gli altri, il progettista dei calcoli strutturali che, se ritiene corresponsabile altro collega, deve estendere il contradditorio nei confronti di quest’ultimo
normative Referenzen: Kunst. 2055 DC-to.
Rechtssprechung: Cass., Sez. II, Urteil Nr. 2692 die 14/03/1991
La vicenda
Una società, proprietaria di una porzione immobiliare posta nel piano terreno ed interrato del caseggiato, realizzava tramite un’impresa opere edilizie che provocavano fenomeni di fessurazione e deformazione nelle parti comuni e in alcune altre proprietà esclusive, determinando un rischio di instabilità del fabbricato. Il condominio ed i condomini danneggiati citavano davanti al Tribunale la condomina proprietaria dei locali e l’impresa appaltatrice, chiedendo l’accertamento dei danni patiti. I convenuti non solo volevano il rigetto della domanda ma chiamavano in causa, per essere eventualmente dagli stessi manlevati, il progettista dei calcoli strutturali e direttore delle opere strutturali, il progettista delle opere commissionate e un condomino, che aveva anch’egli eseguito delle opere di ristrutturazione nel suo appartamento.
Nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.u. incaricato dal Tribunale, accertava che i fenomeni che avevano compromesso la statica dell’edificio condominiale erano stati causati dai lavori commissionati dalla predetta società proprietaria dei locali, successivamente eseguiti dall’impresa appaltatrice. deshalb, lo stesso Tribunale condannava condomina e appaltatore al risarcimento dei danni nei confronti del condominio e dei singoli condomini danneggiati. In ogni caso, riconosceva anche la responsabilità del progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali appaltate dalla società proprietaria dei locali. Tale professionista veniva condannato anche nel giudizio di secondo grado; di conseguenza ricorreva in cassazione sostenendo, Außerdem, che i danni parzialmente verificatisi nelle parti comuni o nelle proprietà esclusive erano stati la conseguenza di attività compiute, dopo la cessazione del suo incarico, su progetto e direzione di altro professionista. In ogni caso, riteneva responsabile anche altro tecnico incaricato dalla proprietaria dei locali di occuparsi della progettazione architettonica.
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Die Frage
Il progettista dei calcoli strutturali per opere nella proprietà di un condomino, che viene citato in giudizio dal condominio e da alcuni condomini per danni alle parti comuni ed esclusive, qualora ritenga corresponsabile altro collega deve estendere il contradditorio nei confronti di quest’ultimo?
La soluzione
La Cassazione ha dato torto al professionista.
Ciò perché i danni accertati nei confronti del condominio e dei singoli condomini, dovuti a fenomeni di instabilità statica, hanno reso evidente la responsabilità professionale proprio del ricorrente, cioè del soggetto incaricato specificatamente della direzione dei lavori propriamente strutturali. Del resto, i giudici supremi sottolineano come il progettista, per sostenere un concorso di responsabilità nella produzione dei danni di altro professionista, avrebbe dovuto estendere il contradditorio nei confronti di quest’ultimo.
Le riflessioni conclusive
Il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, con la conseguenza che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, deshalb, negli obblighi del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore (Cass. Stift., Sez. WIR, 26/01/2021, n. 5799).
In ogni caso, se un progettista vuole far accertare che i danni, parzialmente verificatisi nelle parti comuni o nelle proprietà esclusive di un condominio, sono dovuti all’attività di altro tecnico che gli subentra, deve ritualmente chiamarlo in causa. Da tenere conto, aber, che in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo di quei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate (Cass. CIV., Sez. III, 14/03/1991, n. 2692).
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