Pagamento dei premi e accessori: aggiornamento del tasso di interesse

Con decorrenza 2 تشرين الثاني 2022 trova applicazione il nuovo tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, fissato all’8%, e il nuovo tasso per le sanzioni civili, portato al 7,50%.
>>>Leggi la Circolare INAIL 28 أكتوبر 2022 ن. 41<<<
Indice

Quadro giuridico di riferimento
La decisione BCE
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Le sanzioni civili
La riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali

1. Quadro giuridico di riferimento
Art. 2, شارك. 11, Decreto Legge 9 أكتوبر 1989, ن. 338 – Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronaticonvertito con modificazioni dalla Legge 7 ديسمبر 1989, ن. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287);
Art. 3, شارك. 4, Decreto Legge 14 يونيو 1996, ن. 318 – Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al redditocon modificazioni dalla Legge 29 تموز 1996, ن. 402 (in G.U. 03/08/1996, n.181);
Art. 14, Legge 23 ديسمبر 1998, ن. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – (in GU n.302 del 29-12-1998 );
Art. 116, الفقرات 8 البريد 10, Legge 23 ديسمبر 2000, ن. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – (قانون المالية 2001), (in GU n.302 del 29-12-2000);
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 أيلول 2005 – Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica – (GU Serie Generale n.236 del 10-10-2005);
Determinazione del Presidente dell’INAIL 27 تموز 2019, ن. 227 – Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori -;
Provvedimento della Banca Centrale Europea del 27 أكتوبر 2022 – Decisioni di politica monetaria -.
2. La decisione BCE
La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione dello scorso 27 ottobre ha determinato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.). In virtù della summenzionata decisione, l’INAIL, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo, con la circolare 41 ال 28 في أكتوبر الماضي, rende noto che, a partire dal 2 novembre c.m., il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 (rubricato -Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva-), شارك. 11, del D.L. 9 أكتوبر 1989, ن. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. فن. 116 (rubricato -Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare-), الفقرات 8 البريد 10, della Legge 23 ديسمبر 2000, ن. 388 sono pari a quanto segue:

8%interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
7,50%misura delle sanzioni civili.

3. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in modalità rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori (di cui all’art. 2, شارك. 11, D.L. 9 أكتوبر 1989, ن. 338) determina l’irrogazione di un tasso di interesse uguale al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti sulla scorta di quanto disposto dall’art. 3, شارك. 54, D.L. 14 يونيو 1996, ن. 318. Sicché, i piani di ammortamento inerenti alle richieste di rateazione presentate dal 2 novembre c.m. vengono definiti applicando il tasso di interesse pari alla soglia dell’8,00%.
Nessuna variazione riguarda le rateazioni in corso, rimangono stabili i piani di ammortamento già definiti con l’applicazione del tasso di interesse pari alla soglia in vigore al momento della data di presentazione della richiesta.
4. Le sanzioni civili
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è obbligato al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, uguale al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema incrementato di 5,5 نقاط, fermo restando che la sanzione civile non può essere maggiore al 40% dell’ammontare dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Pertanto, a partire dal 2 novembre c.m. viene applicato un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:

ا) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (مقالة 116, فاصلة 8, lettera a), من القانون 23 ديسمبر 2000, ن. 388);
ب) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (مقالة 116, فاصلة 8, lettera b), secondo periodo, من القانون 23 ديسمبر 2000, ن. 388);
ج) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (مقالة 116, فاصلة 10, من القانون 23 ديسمبر 2000, ن. 388).

5. La riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali
Nei riguardi delle società soggette a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere diminuite a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati per intero i contributi e le spese. La sanzione civile è dovuta in misura ridotta ovvero ad un tasso uguale a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) in caso di mancato o ritardato pagamento. La sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali in caso di evasione.
Se il tasso ufficiale di riferimento diventa minore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Sicché, considerato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è maggiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a partire dal 2 novembre c.m., con riferimento alla riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso pari al 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il pari al 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 نقاط).
 

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

Report sullo Stato di diritto 2022: raccomandazioni dalla Commissione UE

di Biarella Laura
19 تموز 2022

Approvato il Regolamento 130/2022/UE sul trattamento delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi.

di Leonardo De Ruvo
8 يونيو 2022

Cura della prole in UE: come si calcola la pensione?

di Biarella Laura
11 تموز 2022

ه’ valida una polizza rca retrodatata?

di Molinari Giammarco
15 يناير 2022

The post Pagamento dei premi e accessori: aggiornamento del tasso di interesse appeared first on Diritto.it.
مصدر: Diritto.it