Onere della prova in sede di CTU
La Banca, difesa congiuntamente dallo STUDIO LEGALE BERTI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto la riconferma di un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
在数据 11.4.2018, il Tribunale di Forlì –in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo-ha disposto la revoca della ctu per la mancata corresponsione dell’acconto disposto dal Giudice, a carico della società correntista-opponente, in favore del Ctu.
Il Magistrato ha precisato, con correttezza ed imparzialità, la motivazione di tale Ordinanza, determinata dalla perdurante inadempienza di tale onere.
Infatti il 28.2.2018, in sede di inizio delle operazioni peritali, il correntista avrebbe dovuto corrispondere l’acconto, ma sino al 10.4.2018, l’impegno non risultava onorato.
Tale Ordinanza riconferma l’orientamento del Tribunale romagnolo che con precedente Ordinanza d dell’11.9.2017 aveva revocato la Ctu, rinviando alle precisazioni delle conclusioni, avendo rilevato la mancata corresponsione del fondo spese assegnato in acconto al Ctu da parte del correntista
Tali due Ordinanze segnano ormai una chiara strada procedurale di correttezza, giacchè da oggi in poi, si eviterà che eventuali correntisti pensino di poter assolvere indirettamente -tramite l’operato del Ctu- l’onere di provare il quantum della propria pretesa creditoria e di non affrontarne il relativo costo, differendo il momento del pagamento alla data di pubblicazione della sentenza, magari poi ritenendo di compensare tale importo dovuto dal correntista (attore e/o opponente), con eventuali ed agognati crediti.
Inutile precisare gli indubbi vantaggi per il ceto bancario che vede un maggior rispetto dei termini processuali che evitano le lungaggini della Ctu, con un indubbio risparmio delle spese relative.
Con esemplare coerenza, il Magistrato ha revocato la ctu e fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
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