OCDE: pubblicate le regole antiriciclaggio delle transazioni in Criptovalute

Lo scorso 10 Octobre 2022 l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito Ocse), ha reso pubblica la versione finale del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, contenente le regole di segnalazione, da parte degli intermediari, in materia di Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), oltre alle modifiche da apportare al Common Reporting Standard (CRS).
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Un chemin vers la conquête de ses droits

Alcune precisazioni introduttive
Contenuti del documento Ocse “Crypto Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”
Considerazioni finali

1. Alcune precisazioni introduttive
Per fare un breve quadro normativo urge fornire alcune precisazioni.
Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) è lo schema che risponde alla richiesta del G20 all’OCSE di sviluppare un quadro delineato per lo scambio automatico di informazioni tra tutti i paesi aderenti. Un tal bien, il CARF ha l’obiettivo di garantire la totale trasparenza delle transazioni di “crypto-asset”, attraverso lo scambio automatizzato di informazioni con le diverse giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale.
Il Common Reporting Standard (CRS) è uno standard informativo, sviluppato dall’Ocse e introdotto dall’UE con la Direttiva 2014/107/Ue (CD. DAC 2) per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali a livello globale, finalizzato a rendere più precisi ed efficaci i controlli sull’antievasione relativamente alle attività svolte dai contribuenti. Tale strumento è stato concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari dei contribuenti detenuti in tutto il mondo, e prevede la raccolta e/o scambio automatico delle informazioni sull’identità degli intestatari.

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2. Contenuti del documento Ocse “Crypto Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”
Lo scopo di tale documento è stato primariamente concepito al fine di affrontare in maniera esaustiva tutti gli aspetti delle risorse digitali non coperti dall’attuale Common Reporting Standard dell’Ocse.
Tutto il processo, descritto nel documento, sarà passato in rassegna attraverso una serie di accordi (bilaterali o multilaterali) tra le diverse autorità competenti alla salvaguardia del corretto scambio automatico delle informazioni raccolte; en fait, per assicurare l’effettiva implementazione, occorre che lo Stato di riferimento abbia in vigore regole e procedure amministrative allineati agli obblighi di compliance e di due diligence previsti dall’Ocse.
Il documento in rassegna si basa principalmente su quattro punti cardine:

la definizione dei “crypto-asset”;
l’individuazione degli intermediari responsabili alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione;
l’identificazione delle transazioni e informazioni necessarie da comunicare;
le attività di due diligence indispensabili per intercettare sia gli utenti dei “crypto-asset” che le giurisdizioni fiscali pertinenti.

Per quanto riguarda il primo punto, la definizione quindi di “crypto-asset”, permane l’idea di rappresentazione digitale di un valore, basata su una tecnologia distributed ledger (o simili tecnologie), volta a convalidare le transazioni.
Tra le aree oggetto di intervento, si segnala l’introduzione del c.d. “relevant crypto-asset”, ossia le cripto attività rilevanti ai fini del CARF, oggetto di reporting da parte degli intermediari.
Da tale alveo sono escluse:

le cripto attività che il service provider reputa non inseribili in quanto utilizzate per finalità di pagamento o investimento e le valute digitali emesse dalle banche centrali;
i c.d. “Specified Electronic Money Products”, vale a dire i prodotti che costituiscono una rappresentazione digitale di una valuta FIAT, ossia una valuta che non è ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento ma rilasciata da un governo o da una banca centrale, che la rendono legale come mezzo di pagamento per un bene, e che possono essere riscattati ricevendo il loro valore nominale nella stessa valuta FIAT a richiesta del titolare.

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero gli intermediari responsabili alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione, viene specificato che tali soggetti sono coloro che, come attività commerciale, forniscono servizi che realizzano transazioni di scambio in cripto-asset rilevanti per conto dei clienti, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di trading.
Circa l’identificazione delle transazioni e informazioni necessarie da comunicare (terzo punto del presente documento Ocse in rassegna) vengono prese in considerazione le attività di scambio di cripto attività contro valute FIAT, oltre agli scambi tra una o più forme di cripto attività e, enfin, una categoria residuale formata da “ogni altro trasferimento di cripto attività” (ossia trattasi di trasferimenti, da parte di un service provider, delle cripto attività di un utente per acquistare i beni o i servizi di un commerciante che accetta le cripto attività come mezzo di pagamento); quanto alle transazioni e informazioni da riportare esse riguardano gli scambi cripto-fiat, gli scambi cripto-cripto, i trasferimenti di cripto-asset.
Da ultimo, il quarto punto del documento, è quello della c.d. due-diligence, allineata per quanto riguarda i fini a quanto previsto dal Common Reporting Standard (CRS); viene dunque richiesta agli intermediari coperti di ottenere un’autocertificazione per determinare la residenza fiscale dei detentori di cripto-asset e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione.
Enfin, è stata confermata la coesistenza dei due sistemi (CARF e CRS); le cripto attività rilevanti contemporaneamente ai fini del CARF e del CRS, comportano che l’intermediario possa evitare l’obbligo di segnalazione dei proventi ai fini del CRS, ove le informazioni siano state già segnalate per il CARF.
3. Considerazioni finali
Il timore che l’espansione del mercato delle cripto-attività possa sfuggire al controllo delle autorità fiscali ha necessitato l’implementazione di un sistema di adeguamento degli strumenti di controllo sul corretto comportamento fiscale dei contribuenti. A seguito di diversi documenti in materia di “Crypto-Asset”, come da ultimo questa nuova risoluzione, l’Ocse mira a rendere quindi sempre più “cristallino” il settore delle criptovalute cercando quindi di eliminare (o perlomeno limitare) il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale; la condivisione dei dati tra i paesi potrebbe aiutare le autorità competenti a reprimere qualsiasi crimine legato alle criptovalute ed a rendere tutto il processo più sicuro.
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