OCRI e misure premiali
OCRI: misure premiali a coloro che ne fanno immediato ricorso
Questo contributo è tratto da
Le nuove procedure di gestione della crisi
Domenico Posca, Junio Valerio D’Amico, con il contributo di Stela Gazheli, Alessandra Formicola, Luisa Polito, 2020, Maggioli Editore
L’opera, aggiornata agli ultimi provvedimenti legislativi del 2019 sulla riforma della crisi d’impresa, si caratterizza per fornire un quadro d’insieme e uno strumento operativo ai professionisti che si occupano della materia.
Il nuovo codice della crisi d’impresa ha…
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La riforma ha previsto l’introduzione di misure premiali sia di natura penale sia di natura patrimoniale per l’imprenditore che faccia ricorso tempestivamente all’OCRI.
Affinché si possano applicare le misure premiali, il debitore deve agire tempestivamente proponendo una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal CCI non oltre i sei mesi il verificarsi dello stato di crisi, ovvero proponendo l’istanza di cui all’art. 19 non oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica lo stato di crisi, o alternativamente l’art. 24, شارك. 1, dispone che l’azione non sia tempestiva ogniqualvolta vi sia:
ا) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
ب) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
ج) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13, شارك. 2.
Tuttavia, su richiesta del debitore, il presidente del collegio può attestare l’esistenza dei requisiti di tempestività.
فن. 25, شارك. 1, prescrive le misure premiali, relative all’imprenditore che abbia rispettato i requisiti di tempestività, che sono cumulabili tra di loro, e sono:
ا) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
ب) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’art. 19, شارك. 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
ج) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’art. 22;
البريد) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
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Inoltre, la tempestiva iniziativa del debitore esclude, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, la punibilità dei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333, 334, شارك. 2, اللاتفية. ا) e b), a condizione che il danno cagionato sia di speciale tenuità. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 اليورو.
Il controllo sull’efficienza delle misure
فن. 353 del CCI prevede che il Ministero della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per lo sviluppo economico, istituisca un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.
L’osservatorio deve essere composto da nove membri: due magistrati designati dal Ministro della giustizia; un esperto nominato dalla Banca d’Italia; due esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze; due esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico; un esperto nominato dal Consiglio nazionale forense; un esperto nominato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e revisori contabili.
L’osservatorio deve monitorare con cadenza annuale l’andamento delle misure di allerta, con particolare riferimento al rilevamento degli esiti delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa e dei tempi di emersione della crisi e, anche, monitorare con cadenza annuale l’andamento delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza con riguardo a durata, efficacia, incidenza delle spese, tempi di emersione della crisi ed efficacia degli strumenti individuati per la loro risoluzione.
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