Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass

Il Tar Lazio, decreto n.4453 del 24 agosto 2021, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la disposizione che prevede l’obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, pertanto, permane tale obbligo per docenti e personale Ata.
La normativa di riferimento
Forma oggetto di impugnazione il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 – nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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La sentenza
La natura dell’atto impugnato è ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, non consentendo l’ordinamento l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario.
Il Tar, considerata l’assenza di impugnazione di atti applicativi del decreto-legge che costituiscano concreta esecuzione, dichiara inammissibile il ricorso. Tale inammissibilità determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da sollevarsi incidentalmente nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.
Per tali motivi  il Tar Lazio, decreto n.4453 del 24 agosto 2021 dichiara che deve essere respinta l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l’art. 9–ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass
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