Obbligati solidali nelle sanzioni amministrative: il regime della prescrizione
In punto di diritto in tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’art. 6 des Gesetzes n. des Gesetzes. 689 die 1981, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, gemäß Artikel. 1310 Kabeljau. civile, stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, mit der Reihenfolge der 23 Januar 2018, n. 1550, von denen wies die Beschwerde und bestätigt, was bereits beschlossen wurde,, in dem Fall, in Frage, dalla Corte d’appello di Brescia.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che MEVIO ha proposto opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa a suo danno da Equitalia Esatri S.p.a. per un credito, dell’importo di euro 1.626.660, nascente da un’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Comune di Utopia nei confronti della Fantasia S.r.l. e dell’opponente quale amministratore unico e legale rappresentante di detta società.
Esponeva, a sostegno, che l’ordinanza ingiunzione non gli era mai stata personalmente notificata e che, deshalb, il credito doveva ritenersi oramai prescritto.
L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Bergamo nel 2011.
Il Locatelli ha impugnato tale sentenza ma, costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Brescia, Urteil Nr. XXX/2014, ha rigettato l’appello.
Avverso tale ultima statuizione il Locatelli ricorre per due motivi.
I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1310 Kabeljau. CIV. e degli artt. 6, 14 e 28 das Gesetz 24 November 1981, n. 689, sostenendo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione solamente alla Fantasia S.r.l. non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti, essendo fatto dalla legge espresso obbligo di contestare immediatamente la violazione amministrativa (nella specie, attività estrattiva non autorizzata) al trasgressore.
La decisione
Der Oberste Gerichtshof, mediante la citata ordinanza n. 1550/2018 ha ritenuto il motivo non fondato ed ha rigettato il ricorso.
Sul punto controverso, la Suprema Corte rammenta che “il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall’art. 5 das Gesetz 24 November 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della medesima legge, che disciplina invece la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione”.
tatsächlich, nella prima ipotesi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione e il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.
Tale distinzione rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione.
L'art. 28 della citata legge n. 689 die 1981 rinvia al codice civile per quanto riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni.
Occorre quindi distinguere l’ipotesi, vorgesehen durch Kunst. 5 ich. n. 689/1981, del concorso di più persone nella violazione, alla quale non è applicabile l’art. 1310 Kabeljau. CIV., difettando – come s’è detto – il vincolo di solidarietà passiva fra i concorrenti (Sez. 3, Urteil Nr. 2088 die 24/02/2000, Rv. 534342; Sez. 1, Urteil Nr. 18365 die 23/08/2006, Rv. 593466) dall’ipotesi disciplinata dal successivo art. 6, che invece configura una vera e propria responsabilità solidale, con conseguente applicabilità della regola, posta dal citato art. 1310 Kabeljau. CIV., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’art. 6 des Gesetzes n. des Gesetzes. 689 die 1981, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, gemäß Artikel. 1310 Kabeljau. CIV., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha mate ialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’art. 1310 Kabeljau. CIV., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, stattdessen, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, vorgesehen durch Kunst. 5 des Gesetzes n. des Gesetzes. 689 die 1981, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero”.
Nel caso in esame nei confronti della Fantasia S.r.l. si è verificato un atto interruttivo della prescrizione. Poiché la persona giuridica è solidalmente coobbligata con il proprio legale rappresentante, se la violazione è commessa nell’esercizio delle proprie funzioni (circostanza non controversa), quell’atto interruttivo ha prodotto effetti anche nei confronti di MEVIO, che della Fantasia S.r.l. era l’amministratore unico.Link all’ordinanza
Kassationsgericht, Sezione III Civile, mit der Reihenfolge der 23 Januar 2018, n. 1550
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