Nuova procedibilità, alla luce del Decreto legislativo 36/2018
Nel presente capitolo verrà analizzato nel dettaglio il decreto legislativo n. 36/2018.
Può già osservarsi come questa normativa consta di 14 articoli di cui 10 fanno riferimento alle norme incriminatrici che sono state modificate proprio in relazione alle condizioni di procedibilità affinché, perlomeno per talune ipotesi, i reati ivi previsti possano essere perseguiti e accertati (vale a dire: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10).
Si tratta dei seguenti illeciti penali: Minaccia (art. 612 C. P.); Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 C. P.); telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter C.P.); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.); Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 C. P.); Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 C. P.); Truffa (art. 640 C. P.); Frode informatica (art. 640 ter C.P.); Appropriazione indebita (art. 646 C. P.).
Due articoli, plutôt, regolano gli effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (à savoir: gli articoli 7 e 11). Inoltre, una norma regola il diritto intertemporale prevedendo apposite disposizioni transitorie (articolo 12) e l’ultima disciplina la copertura finanziaria (articolo 13).
Va oltre tutto rilevato, per dovere di chiarezza argomentativa, que, quando si esamineranno le norme incriminatrici in relazione alle quali è stato modificato il regime di procedibilità, prima di entrare nel merito di queste novità legislative, si farà una breve analisi di questi delitti (quali sono i loro elementi costitutivi, quale bene giuridico esse tutelano etc.) in quanto si reputa necessario prima comprendere, in termine generali, come può essere accertato un dato illecito penale, per poi vedere quali condizioni di procedibilità devono essere osservate affinché esso possa essere perseguito e punito.
I presenti contributi sono tratti da
La nuova procedibilità a querela
Antonio Di Tullio D'Elisiis, 2018, Editeur Maggs
L’opera esamina l’istituto della querela nei suoi tratti essenziali per poi procedere al commento sistematico, articolo per articolo, della novella legislativa. L’utilità principale di quest’opera risiede nell’analisi delle ricadute di carattere…
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Minaccia
Il delitto di minaccia, collocato nella sezione III del capo II del titolo XII del libro II del codice penale, è annoverato tra i delitti contro la libertà morale e quindi, attraverso la repressione di questo illecito penale, si vuole tutelare “la tutela della cosiddetta libertà morale o psichica, che è la facoltà
dell’individuo di liberamente determinarsi secondo motivi propri”, fermo restando che l’evento, che contraddistingue questo reato, è “di mero pericolo non occorrendo l’effettivo verificarsi della diminuzione della libertà morale, essendo sufficiente la semplice esposizione a pericolo dell’interesse protetto”.
La condotta incriminata consiste nel minacciare ad altri un ingiusto danno (art. 612, c. 1, C. P.) à savoir: prospettare il “pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, être
sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente” (cf.. aussi: sez. V, n. 31693 la 07/06/2001 – dep. 24/08/2001, T., Rv. 21985101; sez. V, Aucun jugement. 21601 la
12/05/2010 Itag. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762»; occorre, in altri termini, “la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, il cui concretizzarsi dipenda dalla persona che lo rappresenta e sia idoneo a creare turbamento e timore nella persona offesa”.
A sua volta l’“elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira” e, plus précisément, la “cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l’intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato”.
Chiariti i tratti essenziali che caratterizzano questa fattispecie delittuosa, esaminando la normativa in commento, va osservato che l’art. 1 du décret législatif n. 36/2018 prevede che all’“articolo 612 le Code pénal, approvato con regio decreto 19 Octobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: une) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.».
Orbene, procedendo ad un raffronto comparativo tra la normativa previgente e quella vigente, si evince che, se prima, la procedibilità d’ufficio di questo illecito penale avveniva sia se la minaccia era grave, sia se avveniva in uno dei modi indicati dall’art. 339 C. P., adesso invece la procedibilità d’ufficio è prevista solo per quest’ultima ipotesi mentre, per la minaccia grave, la procedibilità avviene solo su querela di parte.
I presenti contributi sono tratti da
La nuova procedibilità a querela
Antonio Di Tullio D'Elisiis, 2018, Editeur Maggs
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