Nozione di avvio dell’investimento nei finanziamenti europei
Il sopravvenuto Regolamento della Commissione 651/2014, che ha abrogato quello del 2011, definisce ora (all'art. 2) l’avvio dei lavori come “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”.
L’interpretazione del bando e prima ancora della norma regionale ricordata deve conformarsi a un’interpretazione il più possibile coerente con il parametro offerto dai (due) regolamenti della Commissione, tenendo conto di come la nozione di “avvio dei lavori” sia andata precisandosi in termini non coincidenti, perché meno stringenti ovvero meno anticipatori, con le scelte effettuate nella Regione siciliana. Senza che sia (più) possibile riconoscere alla normativa di fonte interna un margine di adattamento ovvero una funzione esecutiva di quella sovranazionale, una volta che anche quest’ultima abbia precisato, con una previsione definitoria esaustiva e autosufficiente, cosa debba intendersi per “avvio dei lavori”. Una definizione, oltre tutto, dal carattere all’apparenza ricognitivo, come tale di valido ausilio anche per dirimere la casistica (e i dubbi) del passato.
The post Nozione di avvio dell’investimento nei finanziamenti europei appeared first on Diritto.it.
Izvor: Diritto.it