Notaio, quando c’è responsabilità contrattuale

Notaio: responsabilità contrattuale per errata iscrizione
Notaio: la terza sezione della Corte di Cassazione interviene in materia di responsabilità contrattuale del notaio, per danno arrecato al cliente. Si tratta della pronuncia n. 22059 del 22 rujan 2017, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità del notaio è di tipo professionale e, stoga, essa non può essere qualificata in termini extracontrattuali. Al contrario, si tratta di una responsabilità contrattuale, soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Il punto centrale controverso riguardava l’individuazione del dies a quo della prescrizione della relativa azione di risarcimento. La Suprema Corte ha disatteso la ricostruzione operata dal giudice del merito in secondo grado. Infatti, la Corte d’Appello aveva affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui l’evento dannoso viene compiuto.
La decorrenza della prescrizione
Diversamente, la Corte di legittimità ha chiarito che il dies a quo decorre dal momento in cui il danno si manifesta oggettivamente all’esterno e, stoga, si ha percezione della sua lesività.
Nel caso di specie, il professionista notarile aveva provveduto ad iscrivere ipoteca su un bene in realtà non appartenente alla società debitrice; l’azione risarcitoria però non decorre dal momento dell’adempimento dell’iscrizione, ma da quando il creditore ha percezione del relativo danno, in quanto prima non è tenuto a verificare la regolarità dell’attività notarile.
Precisa invero la Corte che, nella diligenza richiesta al cliente non può farsi rientrare un’attività di controllo del lavoro espletato dal professionista e che, stoga, giustamente lo stesso può accorgersi dell’errore solo nel momento in cui decide di avvalersi di tale ipoteca, agendo in via esecutiva nei confronti del proprio debitore.
Responsabilità contrattuale e extracontrattuale a confronto
La responsabilità contrattuale ha un regime differente rispetto alla responsabilità aquiliana, non solo in termini di durata della prescrizione (nell’una, decennale; nell’altra, quinquiennale), nonché in termini di danni risarcibili (nel caso di responsabilità contrattuale, limitati ai danni cosiddetti prevedibili), ma altresì in termini di decorrenza del tempo della prescrizione, entro il quale poter domandare i relativi danni.
Precisamente, mentre nel caso della responsabilità aquiliana, la prescrizione decorre dal fatto illecito, vale a dire dal momento in cui il fatto si verifica, nel caso di responsabilità extracontrattuale, occorre fare riferimento al momento in cui il danno viene percepito da chi lo subisce. tale momento spesso non corrisponde a quello in cui viene posto in essere l’evento lesivo. Međutim, è solo da quel momento che chi subisce il danno, è in grado di far valere le proprie ragioni, perché solo allora ha contezza dell’inadempimento o inesatto adempimento altrui.
 
 

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