Non rimborsabili all’assessore le spese di viaggio per presenze “non necessarie” presso la sede comunale

La Corte dei conti (SEZ. controllo per la Sicilia), ha espresso un parere in ordine al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un assessore residente in altro Comune, confermando i limiti al rimborso di tali spese soltanto per le presenze cd “necessarie” (deliberazione del 29 travanj 2022, n. 75).
umjetnost. 84 del TUEL prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che: “sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa. È da escludersi, stoga, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 od Zakonodavno. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva del.n.126/2019/PAR sez. contr. Marche, che afferma: “È da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 od Zakonodavno. n. 267/2000.
stoga, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile ad un assessore al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art. 84 TUEL.
Per approfondire questo ed altri temi correlati si consiglia di consultare il sito del network Maggioli lagazzettadeglientilocali.it

volumen preporučeno:

Il vademecum dell’amministratore locale
€28,00

 

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

Le funzioni del Segretario Comunale in materia di programmazione, controlli interni, trasparenza e prevenzione della corruzione e della illegalità

di Antonio Lamanna
3 rujan 2020

Diritto soggettivo e interesse legittimo

di Laura Facondini
15 siječanj 2021

Le funzioni tecniche disciplinate dall’articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici

di Laura Facondini
24 svibanj 2021

Il difetto di giurisdizione: il recente dictum delle Sezioni Unite

di Redazione
29 rujan 2020

The post Non rimborsabili all’assessore le spese di viaggio per presenzenon necessariepresso la sede comunale appeared first on Diritto.it.
Izvor: Diritto.it