Änderung der Zulässigkeitsbedingung und Antrag auf Revision des unwiderruflichen Urteils
Die Änderung der Zulässigkeitsbedingung eines Verbrechens kann nicht mit dem Konzept "neuer Beweise" gleichgesetzt und gerechtfertigt werden, deshalb, ein Antrag auf Überarbeitung gemäß Art 630 c.p.p. ,Komma 1, Lettisch. C), eines Satzes, der endgültig geworden ist (Strafkassation, kein Urteil. 14897/2020).
Die Tatsache
Con ordinanza emessa in data 4 September 2019, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile ex art. 634 c.p.p la richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di omissis in data 26 Januar 2017, sentenza divenuta irrevocabile dal 15 Februar 2017.
I Giudici di secondo grado respingevano la richiesta del ricorrente sottolineando una mancanza di produzione documentale circa la circostanza che non fosse stata presentata querela nel separato processo contro altri imputati che si stava celebrando con le modalità del rito ordinario e comunque che non ci si trovasse in presenza di uno dei casi per i quali è prevista la revisione della sentenza, ai sensi dell’ art. 630 c.p.p.
L’imputato veniva dunque condannato ad un anno di reclusione per i reati di cui all’ art. 2 d.lgs. 74/2000 ( dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti ) e per il reato di cui all’ art. 646 c.p. (appropriazione indebita) con l ‘aggravante prevista dall’ art 61. n. 11, c.p.
Avverso tale sentenza l ‘ imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione ex art. 606, Komma 1, Lettisch. E), cod.proc.pen, in relazione all’ art.630. Komma 1, Lettisch. C), Kabeljau. proc. Stift., limitatamente al reato di appropriazione indebita, affermando che il sopravvenuto mutamento di normativa della condizione di procedibilità del reato, divenuto esclusivamente procedibile a querela di parte-querela che non era mai stata presentata- possa rientrare nel concetto di “nuova prova”, pertanto idoneo a provocare una revisione della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale concludeva per l’ accoglimento del ricorso e l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, Urteil Nr .14897/2020, depositata in cancelleria il 13 maggio 2020, attraverso l’ estrinsecazione del suo iter logico argomentativo, giungeva alla conclusione opposta: l’intervenuto cambiamento della condizione di procedibilità del reato non può assimilarsi al concetto di “ nuova prova rilevante” ai sensi dell’ art .630 , Komma 1 , Lettisch. c) Kabeljau. Stift., per una domanda di revisione di sentenza divenuta irrevocabile prima della modifica normativa.
In premessa la Suprema Corte sottolineava come il caso in esame non potesse rientrare nella competenza del Giudice dell’ Esecuzione, non venendo in rilievo, in tale ipotesi, l ‘ istituto dell’ abolitio criminis, ai sensi dell’ art. 2, Komma 2, c.p o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice e richiamava, sul punto , un recente arresto giurisprudenziale :“ .. la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all’ abbandono del regime di perseguimento d’ ufficio del reato, non opera infatti come ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’ art 673 c.p.p”, con il naturale e logico corollario che “ è invero da escludere che il giudice dell’ esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità ( Cass., Sez.Un n. 40150 die 21/06/2018).
Chiariva, auch, come l’ istituto della revisione rientri tra i mezzi di impugnazione straordinaria, mezzi che costituiscono un numerus clausus tra cui rientra, nur, il requisito di una nuova prova. La Suprema Corte “ bocciava” la linea difensiva del ricorrente , il quale richiamava un precedente di legittimità il cui principio di diritto era cosi enucleato:” In tema di revisione, rientra nella nozione di “ nuova prova” la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata ammessa sentenza di condanna, in quanto ai sensi e per gli effetti dell’ art. 630 c.p.p, Komma 1 , Lettisch. C) devono considerarsi tali sia le prove preesistenti , non acquisite nel precedente giudizio , sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice( Cass. Sez. 4 n. 17170 die 31/01/2017). Tale arresto giurisprudenziale, secondo la ricostruzione prospettata dalla Suprema Corte, riguardava, aber, un caso differente. Tatsächlich, la sentenza citata dal ricorrente concerneva una questione relativa alla procedibilità di un reato di violenza sessuale, nello specifico l ‘ età della persona offesa, con inevitabili riverberi sulla condizione di procedibilità stessa dal momento che, nell’ eventualità in cui le persone offese dal reato siano minori di anni 14, il diritto di querela è esercitato da un tutore.
La Corte operava, successivamente, un interessante parallelismo con il caso dell’ estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, ai sensi dell’ art. 531 c.p.p, remissione che, per poter essere considerata come prova sopravvenuta, dovrà intervenire prima del passaggio in giudicato della sentenza(vgl.. Cass. Pen., Sez. In, n. 3764/ 1995).
A fondamento della loro decisione, i Giudici di legittimità, ribadivano il principio di diritto giurisprudenziale – già espresso in passato dalla stessa Corte (vgl.. sent. Cass. Pen., Sez II, n.225/2019, Rv.274734) – della natura mista dell’ istituto della querela, avente sia natura processuale che sostanziale, essendo al tempo stesso condizione di punibilità e condizione di procedibilità, con la conseguente applicabilità dell’ art. 2 , Komma 4 , Kabeljau. Stift. secondo il quale” se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo…”,con l ‘ invalicabile limite dell’ intervenuta pronuncia dell’ irrevocabilità della sentenza (vgl.. Cass. Pen., Sez.II n,21700 die 17/04/2019).Per tale ragione la modifica del regime di procedibilità riveste rilevanza nei procedimenti non ancora definiti. Il principio della retroattività della lex mitior, eccezione al principio di irretroattività della legge penale, opera sia in riferimento all’ individuazione della norma di diritto sostanziale in concreto applicabile, sia in riferimento alla procedibilità che inerisce alla fattispecie “legata al fatto come qualificato dal diritto”( vgl.. Cass. Pen., SEZ. III, n. 2733 die 08/07/1997)
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Supremo Consesso dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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