Mutamento della condizione di procedibilità e richiesta di revisione di sentenza irrevocabile

L’ intervenuto cambiamento della condizione di procedibilità di un reato   non può equipararsi al concetto di “nuova prova” e giustificare, pertanto, una richiesta di revisione  ai sensi dell’art 630 c.p.p. ,comma 1, lett. C),  di una sentenza divenuta definitiva  (Cassazione Penale, sentenza n. 14897/2020).
 Il fatto
Con ordinanza emessa in data 4 settembre 2019, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile ex art. 634 c.p.p la richiesta di revisione della sentenza   di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal gip del Tribunale di Milano nei confronti di omissis  in data 26 gennaio 2017, sentenza divenuta irrevocabile dal 15 febbraio 2017.
 I Giudici di secondo grado respingevano la richiesta del ricorrente sottolineando una mancanza di produzione documentale circa la circostanza che non fosse stata presentata querela nel separato processo contro altri imputati che si stava celebrando con le modalità del rito ordinario e comunque che non ci si trovasse in presenza di uno dei casi per i quali è prevista la revisione della sentenza, ai sensi dell’ art. 630 c.p.p.
L’imputato veniva dunque condannato ad un anno  di reclusione  per i reati di cui all’ art. 2 d.lgs. 74/2000 ( dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti ) e per il reato di cui all’ art. 646 c.p. (appropriazione indebita) con l ‘aggravante prevista dall’ art 61. n. 11, c.p.
Avverso tale sentenza l ‘ imputato, per il tramite del suo difensore,  proponeva  ricorso per Cassazione ex art. 606, comma 1, lett. E), cod.proc.pen,  in relazione all’ art.630. comma 1, lett. C), cod. proc. pen., limitatamente   al reato di appropriazione indebita, affermando che il sopravvenuto  mutamento di normativa della condizione di procedibilità del reato, divenuto esclusivamente procedibile a querela di parte-querela che non era mai stata presentata- possa rientrare nel concetto di “nuova prova”, pertanto  idoneo a provocare una revisione della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale concludeva per l’ accoglimento del ricorso e l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione della  Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n .14897/2020, depositata  in cancelleria il 13 maggio 2020, attraverso l’ estrinsecazione del suo iter logico argomentativo, giungeva alla conclusione opposta: l’intervenuto cambiamento della condizione di procedibilità  del reato  non può assimilarsi al concetto di “ nuova prova rilevante” ai sensi dell’ art .630 , comma 1 , lett. c) cod. pen., per una domanda di revisione di sentenza divenuta irrevocabile prima della modifica normativa.
In premessa la Suprema Corte sottolineava come il caso in esame non potesse rientrare nella competenza del Giudice dell’ Esecuzione, non venendo in rilievo,  in tale ipotesi, l ‘ istituto dell’ abolitio criminis, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, c.p  o di dichiarazione di illegittimità costituzionale  della    fattispecie incriminatrice e richiamava, sul punto , un recente arresto giurisprudenziale :” .. la sopravvenuta eventualità  della improcedibilità, dovuta all’ abbandono del regime di perseguimento d’ ufficio del reato, non opera infatti come ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata  anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’ art 673 c.p.p”, con il  naturale e logico corollario  che “ è invero da escludere  che il giudice dell’ esecuzione  possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità ( Cass., Sez.Un n. 40150 del 21/06/2018).
Chiariva, inoltre, come l’ istituto della revisione rientri tra i mezzi di impugnazione straordinaria, mezzi che costituiscono un numerus clausus   tra cui rientra, appunto, il requisito di una nuova prova.  La Suprema Corte “ bocciava” la linea difensiva del ricorrente , il quale richiamava  un precedente  di legittimità il cui principio di diritto era cosi enucleato:” In tema di revisione, rientra nella nozione di “ nuova prova” la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata ammessa sentenza di condanna, in quanto ai sensi e per gli effetti dell’ art. 630 c.p.p, comma 1 , lett. C) devono considerarsi tali sia le prove preesistenti , non acquisite nel precedente giudizio , sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di   prove dichiarate  inammissibili o ritenute superflue dal giudice( Cass. Sez. 4 n. 17170 del  31/01/2017). Tale arresto giurisprudenziale, secondo la ricostruzione prospettata dalla Suprema Corte, riguardava, però, un caso differente. Infatti, la sentenza citata dal ricorrente concerneva  una questione relativa alla procedibilità  di un reato di violenza sessuale, nello specifico l ‘ età della persona offesa, con inevitabili  riverberi sulla condizione di procedibilità stessa dal momento che, nell’ eventualità in cui    le persone offese dal reato siano minori di anni 14, il diritto di querela è esercitato da un tutore.
La Corte operava, successivamente, un interessante  parallelismo con il caso dell’ estinzione del reato per intervenuta  remissione di querela, ai sensi dell’ art. 531 c.p.p, remissione che, per poter essere considerata  come   prova sopravvenuta,  dovrà intervenire prima del passaggio in giudicato della sentenza(cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 3764/ 1995).
A fondamento della loro decisione, i Giudici di legittimità, ribadivano il principio di diritto giurisprudenziale – già  espresso in passato dalla stessa Corte (cfr. sent. Cass. Pen., Sez II, n.225/2019, Rv.274734) –   della natura mista  dell’ istituto della querela, avente sia natura processuale che sostanziale, essendo al tempo stesso condizione di punibilità e condizione di procedibilità, con la conseguente applicabilità dell’ art. 2 , comma 4 , cod. pen. secondo  il quale” se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo…”,con l ‘ invalicabile limite dell’ intervenuta  pronuncia dell’ irrevocabilità della sentenza (cfr. Cass. Pen., Sez.II n,21700 del 17/04/2019).Per tale ragione la modifica del regime di procedibilità riveste rilevanza  nei procedimenti non ancora definiti. Il  principio della retroattività della lex mitior, eccezione al principio di irretroattività della legge penale,  opera  sia in riferimento all’ individuazione  della norma di diritto sostanziale in concreto applicabile, sia in riferimento alla procedibilità  che inerisce alla fattispecie  “legata al fatto come qualificato dal diritto”( cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 2733 del 08/07/1997)
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Supremo Consesso  dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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