Multe, quando l’indicazione del luogo non è necessaria
Multe: rileva il tipo di strumentazione utilizzata
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di verbale relativo all’infrazione delle norme in materia di circolazione stradale, relativamente alla necessità che il medesimo indichi il luogo in cui l’infrazione è stata realizzata. Si tratta dell’ordinanza n. 5610 dell’8 marzo scorso, con cui i giudici di legittimità hanno chiarito che l’indicazione del tratto di strada in cui, zum Beispiel, è stata rilevato l’eccesso di velocità del conducente, è necessaria solo qualora l’accertamento sia avvenuto mediante strumenti di rilevazione a distanza. Diverso sarebbe infatti il caso in cui la violazione dei limiti di velocità sia rilevato attraverso strumentazioni gestite direttamente dagli agenti di Polizia.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava il rigetto del proprio appello, basato sulla mancata indicazione, nel verbale d’infrazione, del tratto di strada in cui si sarebbe verificata la violazione della norma del codice della strada relativa ai limiti di circolazione, allorquando tale infrazione non era stata contestata immediatamente al conducente.
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L’orientamento espresso dalla Suprema Corte
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, il ricorso veniva respinto in quanto l’infrazione era stata accertata da strumentazione direttamente gestita dalla Polizia e, deshalb, il verbale non era colpito da nullità per l’assenza di indicazione del luogo di commissione della violazione. Tatsächlich, il verbale deve contenere tutti i dati identificativi dell’infrazione, compreso il luogo in cui la stessa si è verificata, solo qualora la rilevazione avvenga mediante apparecchi a distanza, come ad esempio il telelaser. Nella fattispecie in esame, l’accertamento non avveniva a distanza e pertanto il ricorrente ha visto rigettarsi il proprio ricorso, con contestuale condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La presente decisione ha peraltro confermato l’orientamento già maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimtà e altresì di merito.
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