Schikane, wenn Sie den Arbeitgeber klagen?
In Rechtsfrage zu “Schikane” Es wird allgemein als Verhalten der Arbeitgeber oder Linienmanager definiert, systematisch und langwierige, Abdichtung gegen den Arbeitnehmer in der Arbeitsumgebung, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 3 Juli 2017, n. 16335, von denen wies die Beschwerde und bestätigt, was bereits beschlossen wurde,, in dem Fall, in Frage, dalla Corte d’appello di Firenze.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto che la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 2013 rigettava l’appello interposto da LIVIO avverso la pronuncia, con la quale il Giudice del lavoro di Lucca aveva respinto la domanda del medesimo LIVIO, volta ad ottenere la condanna della convenuta BANCA della Fantasia S.p.a. al risarcimento dei pretesi danni non patrimoniali (biologico e morale), subiti per effetto di mobbing attuato mediante la condotta posta in essere da parte datoriale in suo pregiudizio, dall’assunzione risalente all’anno 1999 fino al licenziamento disciplinare del 2003.
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I motivi di ricorso
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 Gleichstrom, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 41 der Verfassung, per erronea ricognizione della fattispecie astratta di mobbing, avvenuta sulla base della ritenuta necessità di individuazione in concreto di animus nocendi (ossia di intento persecutorio).
Con il secondo motivo, dann, il ricorrente ha dedotto l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio consistente nella sussistenza o meno dell’intento persecutorio, lamentando che i giudici di appello, pur avendo accertato in concreto l’esistenza nel caso di specie di condotte illegittime, avevano contraddittoriamente escluso tale concorrente e decisivo dato di fatto (l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante dalla valutazione di merito relativa all’esistenza o meno di una ipotesi di mobbing. In tal modo non era stata operata quella valutazione complessiva della fattispecie (quel “complessivo apprezzamento” dei fatti addotti e accertati), che avrebbe pur dovuto costituire il vero obiettivo della richiesta revisione.
La decisione
Der Oberste Gerichtshof, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 16335/2017 ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.
Precisa la Suprema Corte, quanto al primo motivo, che è da ritenersi del tutto corretto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, siccome aderente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo collegio, secondo cui per “Schikane” Es wird allgemein als Verhalten der Arbeitgeber oder Linienmanager definiert, systematisch und langwierige, Abdichtung gegen den Arbeitnehmer in der Arbeitsumgebung, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, deshalb, rilevanti:
la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Kassationsgericht, Sezione lavoro, n. 3785 die 17/02/2009. Conforme Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 898 die 17/01/2014)
In senso analogo, Kassationsgericht, Sezione Lavoro, n. 17698 die 06/08/2014, secondo cui ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere:
una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – dass, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Più recentemente, nei sensi secondo i quali è elemento costitutivo del mobbing, unitamente agli altri occorrenti, anche quello soggettivo, connotato dall’intento persecutorio, vgl.. ancora, nelle more della pubblicazione di questa pronuncia, Kassationsgericht, Sezione Lavoro, kein Urteil. 9380 die 02/11/2016 – 12/04/2017, nonché Corte di Cassazione, Sez. WIR – L, Verordnung Nr. 14485 abgelegt am 9/6/2017).
Pertanto il ricorso viene rigettato.
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