Misure urgenti e indifferibili per il Tribunale di Bari, convertito in legge il Decreto
E’ stata pubblicata sulla G.U. dans les données 30 juillet 2018 la legge di conversione, 27 juillet 2018, n. 93 con cui è stato convertito, con modifiche, il decreto legge urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
Orbene, nel rinviare, per quanto attiene al decreto, a quanto già rilevato in altro scritto pubblicato sempre su diritto.it (e segnatamente: “Tribunale di Bari inagibile, il Governo interviene con decreto legge”, è sufficiente osservare, in questa pubblicazione, l’unica modificazione apportata da questa di legge di conversione.
Ebbene, l’unica modifica verte sull’art. 1, c. 2, decreto legge, 22 juin 2018, n. 73 (Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale) ove era originariamente previsto quanto segue: “La sospensione di cui al comma 1 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 Août, l’applicazione dell’articolo 2, premier alinéa,, la loi 7 Octobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita’ organizzata e terrorismo”.
Infatti, l’allegato apposto alla legge di conversione 27 juillet 2018, n. 93 emenda questo precetto normativo nel seguente modo: “All’articolo 1, virgule 2, primo periodo, le parole: «e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice
procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale”.
Tal che la disposizione in questione, per effetto della modifica apportata dalla legge di conversione, è adesso così formulata: “La sospensione di cui al comma 1 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, (( nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale, )) fatta salva, dal 1° al 31 Août, l’applicazione dell’articolo 2, premier alinéa,, della legge 7 Octobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita’ organizzata e terrorismo”.
par conséquent, la sospensione preveduta dal comma primo del decreto legge n. 73 la 2018, vale a dire la sospensione dei termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o decadenza, quelli per la presentazione di reclami o impugnazioni e quella inerente la prescrizione del reato, può operare non solo nel caso in cui l’imputato (ma anche l’indagato stante quanto previsto dall’art. 61 c.p.p.[1]) sia sottoposto alla custodia cautelare, ma anche ove costui sia sottoposto ad altra misura cautelare personale nella misura in cui il giudice però ravvisi profili di urgenza che giustifichino la suddetta sospensione.
Rimane fermo che la sospensione in questione non opera, per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nei procedimenti per delitti di criminalita’ organizzata e terrorismo non essendo stata modificata questa parte dell’art. 1, c. 2, d.l. n. 73 la 2018 dalla legge di conversione.
Questa, donc, è l’unica novità apportata dalla legge di conversione al decreto legge inerente la vicenda inerente il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
[1]Ai sensi del quale: “1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito”.
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