Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti
Pubblicato in G.U. il DL con le misure per contrastare le frodi relative a detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.
In vigore dal 12 November, il Decreto legge del 11 November 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. of 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 and 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, instead, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 November 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 and 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 and 42 del predetto decreto legislativo n. 231 of 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
Controlli dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 and 2 del presente decreto, nonchè alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 September 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 October 1972, n. 633.
Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1,commi 421 and 422, the law 30 December 2004, n. 311.
Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 2 and’ notificato, a pena di decadenza, by 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione.
Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 and 4, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 and 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 September 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 December 1992, n. 546.
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