Minori “bulli” e “cyberbulli”: natura degli illeciti e responsabilità dei genitori
Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile.
È la frase con la quale si conclude il film “Wonder”, una pellicola di tre anni fa tratta dall’omonimo romanzo di esordio di R. J. Palacio, pseudonimo che corrisponde a Raquel Jaramillo, scrittrice statunitense che nel 2012 diede alle stampe il libro, che affronta la tematica del bullismo ai danni di un bambino di 11 âge, attraverso i comportamenti di suoi coetanei.
Questo per introdurre un argomento sempre attuale, del quale si sente spesso parlare.
In questa sede tratteremo di bullismo e cyberbullismo perpetrati da minori e delle responsabilità che derivano in capo ai genitori.
Volume recommandé
L'intimidation et la cyberintimidation après L. 29 mai 2017, n. 71
Maria Sabina Lembo, 2017, Editeur Maggs
Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo(loi 29 mai 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali…
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In che cosa consiste il bullismo
Il bullismo è una forma di comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuta nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione, come bersagli facili o incapaci di difendersi.
Il termine è principalmente utilizzato in relazione a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici, in contesti sociali riservati ai più giovani.
Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell’ambito delle forze armate.
Il bullismo come fenomeno sociale e deviante è oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica, dell’età evolutiva e di altre discipline affini.
Secondo gli studiosi, non esiste una definizione univoca del bullismo, nonostante ne siano state proposte diverse.
In che cosa consiste il cyberbullismo
A partire dagli anni 2000, con l’avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto tra i giovani, il cyberbullismo.
Il termine inglese “Cyberbullying” nel 2002 venne utilizzato da Bill Belsey per indicare quelle fattispecie di violenza continua e sistematica, dalle molteplici forme come prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni attuate attraverso la rete internet, telefonia mobile, sui social network, utilizzando strumenti elettronici come computer, tablet, smartphone, con sms, mms, e-mail, chat, blog, Skype, MSN, facebook, whatsapp.
Secondo la definizione proposta nel 2006 da Peter Smith e altri giuristi anglofoni, per cyberbullismo si intende “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di questo comportamento che non riesce a difendersi”.
Una definizione tecnico-giuridica del termine cyberbullismo si può dedurre nella Legge 29 mai 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
paragraphe 2 article 1 lit:
Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare violazione di diverse norme della Costituzione, del codice civile e del codice penale.
I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza di determinati principi, che sono:
Article 3, virgule 1 – uguaglianza formale,
Article 3, virgule 2 – uguaglianza sostanziale,
Article 33, della libertà di insegnamento
Article 34, virgule 1 – libero accesso all’istruzione scolastica, virgule 2 -obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo, virgule 3 – riconoscimento del diritto di studio.
Ileciti penali e civili legati a bullismo e cyberbullismo
I reati che possono configurare gli atti di bullismo e cyber bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento.
Ad esempio, Percosse (art. 581 le Code pénal), Lesioni (art. 582 del c.p.), Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.); Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), Minaccia (art. 612 C. P.), Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis del c.p.) , Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.).
Per rendere attivi i rimedi che prevede la legge penale, ad esempio per lesioni gravi, minaccia grave, molestie, è sufficiente sporgere denuncia a un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (polizia, carabinieri).
In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (plainte).
Il processo penale si può concludere con la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni, ou, con ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.
L’illecito civile è disciplinato all’articolo 2043 le Code civil.
Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto si deve rivolgere a un avvocato e intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.
La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla sua persona o alle sue cose, ed è risarcibile.
Imputabilità dei minori
Si deve distinguere tra il minore di 14 anni e il minore tra i 14 e je 18 âge.
Il primo non è mai imputabile penalmente.
Se però viene riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il riformatorio.
Il secondo è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.
La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
La responsabilità civile dei genitori
Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere, dei quali per legge rispondere il minorenne, che non ha autonomia patrimoniale.
Si applica il comma 1 article 2048 le Code civil.
Se i genitori del minore non dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
il est, donc, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.
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