Minori “bulli” e “cyberbulli”: natura degli illeciti e responsabilità dei genitori

Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile.
È la frase con la quale si conclude il film “Wonder”, una pellicola di tre anni fa tratta dall’omonimo  romanzo di esordio di R. J. Palacio, pseudonimo che corrisponde a Raquel Jaramillo, scrittrice statunitense che nel 2012 diede alle stampe il libro, che affronta la tematica del bullismo ai danni di un bambino di 11 anni, attraverso i comportamenti di suoi coetanei.
Questo per introdurre un argomento sempre attuale, del quale si sente spesso parlare.
In questa sede tratteremo di bullismo e cyberbullismo perpetrati da minori e delle responsabilità che derivano in capo ai genitori.
Volume consigliato

Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71
Maria Sabina Lembo, 2017, Maggioli Editore
Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali…

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In che cosa consiste il bullismo
Il bullismo è una forma di comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuta nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione, come bersagli facili o incapaci di difendersi.
 
Il termine è principalmente utilizzato in relazione a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici, in contesti sociali riservati ai più giovani.
Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell’ambito delle forze armate.
Il bullismo come fenomeno sociale e deviante è oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica, dell’età evolutiva e di altre discipline affini.
Secondo gli studiosi, non esiste una definizione univoca del bullismo, nonostante ne siano state proposte diverse.
In che cosa consiste il cyberbullismo
A partire dagli anni 2000, con l’avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto tra i giovani, il cyberbullismo.
Il termine inglese “Cyberbullying” nel 2002 venne utilizzato da Bill Belsey per indicare quelle fattispecie di violenza continua e sistematica, dalle molteplici forme come prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni attuate attraverso la rete internet, telefonia mobile, sui social network, utilizzando strumenti elettronici come computer, tablet, smartphone, con sms, mms, e-mail, chat, blog, Skype, MSN, facebook, whatsapp.
Secondo la definizione proposta nel 2006 da Peter Smith e altri giuristi anglofoni, per cyberbullismo si intende “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di questo comportamento che non riesce a difendersi”.
Una definizione tecnico-giuridica del termine cyberbullismo si può dedurre nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Il comma 2 dell’articolo 1 recita:
Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare violazione di diverse norme della Costituzione, del codice civile e del codice penale.
I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza di determinati principi, che sono:
Articolo 3, comma 1 – uguaglianza formale,
Articolo 3, comma 2 – uguaglianza sostanziale,
Articolo 33,  della libertà di insegnamento
Articolo 34, comma 1 – libero accesso all’istruzione scolastica, comma 2 -obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo, comma 3 – riconoscimento del diritto di studio.
Ileciti penali e civili legati a bullismo e cyberbullismo
I reati che possono configurare gli atti di bullismo e cyber bullismo  sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento.
Ad esempio, Percosse (art. 581 del codice penale), Lesioni (art. 582 del c.p.), Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.); Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), Minaccia (art. 612 c.p.), Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis del c.p.) , Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.).
Per  rendere attivi  i  rimedi che prevede la  legge  penale, ad esempio per  lesioni  gravi,  minaccia  grave,  molestie, è sufficiente sporgere denuncia a un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (polizia, carabinieri).
In  altri  casi  la  denuncia  deve  contenere  anche  la  richiesta  di  procedere  penalmente  contro  l’autore  del reato (querela).
Il processo penale si può concludere con la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni, oppure, con ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.
L’illecito civile è disciplinato all’articolo 2043 del codice civile.
Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto si deve rivolgere  a un avvocato e intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.
La  vittima  del  bullismo  subisce  un  danno  ingiusto  (anche  se  non  volontario)  alla  sua persona  o  alle sue cose, ed è risarcibile.
Imputabilità dei minori
Si deve distinguere tra il minore di 14 anni e il minore tra i 14 e i 18 anni.
Il primo non è mai imputabile penalmente.
Se però  viene riconosciuto  come  “socialmente  pericoloso”  possono  essere  previste  misure  di  sicurezza come la libertà vigilata oppure il riformatorio.
Il secondo è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.
La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
La responsabilità civile dei genitori
Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati  è  alla  base  della  responsabilità  civile  dei  genitori  per  gli  atti  illeciti  commessi  dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere, dei quali per legge rispondere il minorenne, che non ha autonomia patrimoniale.
Si applica il comma 1 dell’articolo 2048  del codice civile.
Se i genitori del minore non dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.
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