Zwangsmediation: Nach dem Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung liegt die Last ihrer Aktivierung beim gegenüberliegenden Gläubiger
Prämisse
Come è noto, Artikel 5 D.Lgs. 28/2010 Komma 1-bis, sieht die Verpflichtung zum Zugang zur Mediation vor, falls der Widersprechende nach der ersten Anhörung Maßnahmen ergriffen hat, um die Gründe für das Gegenteil in Frage zu stellen, e cioè successivamente alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione; ciò in ragione delle funzioni acceleratorie di un procedimento monitorio con contraddittorio eventuale e differito.
La norma, jedoch, non specificando su quale dei due soggetti debba gravare l’onere di esperire il tentativo obbligatorio ha generato non pochi contrasti giurisprudenziali.
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L’origine del contrasto
Nel 2015 la Corte di Cassazione, mit gesendet. 24629/2015, sez.III civile, si era pronunciata ponendo l’onere di cui sopra a carico dell’opponente, e così anche nel settembre 2019 mit gesendet. 22003/2019, sez.VI, suscitando pareri discordanti negli uffici giudiziari: se, tatsächlich, una parte di essi vi si uniformava (Trib. Nola, Trib. Florenz, Trib. Varese, Trib. Monza) , Andere Seite (uno tra tutti il Trib. Di Ferrara) propendeva a porre l’onere di promozione del procedimento di mediazione a carico del creditore opposto.
Da qui, la necessità per la Cassazione di affermare una lettura della questione il più possibile chiara ed univoca, in grado di dissipare i dubbi degli interpreti.
La risoluzione del contrasto ad opera delle SS UU
Con l’ordinanza interlocutoria 18741/2019, la terza Sezione della Suprema Corte ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione relativa appunto all’individuazione della parte processuale tenuta ad attivare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
È con la sent. delle SS UU n.19596/2020 pubblicata lo scorso 18 September, che la Suprema Corte ha superato il contrasto giurisprudenziale de quo, allontanando ogni dubbio interpretativo sul tema.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Le ragioni della decisione
La ragione di tale statuizione, spiega la Suprema Corte, muove le premesse dal fatto che, per quanto la mediazione abbia finalità deflattiva, nel conflitto tra il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve sempre necessariamente prevalere sul primo.
Analizzando infatti “le forme di accesso alla giurisdizione”, le Sezioni Unite hanno rilevato come la Corte Costituzionale si fosse pronunciata più volte sulla legittimità di numerose disposizioni che prevedevano la c.d. giurisdizione condizionata, dichiarandone sempre l’illegittimità.
Le conclusioni
È dunque inevitabile giungere alla conclusione, che d’ora in avanti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura di mediazione rimarrà in capo al solo convenuto opposto; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Del resto, così come hanno puntualizzato le SS.UU., la diversa soluzione risulterebbe incoerente andando a premiare la passività dell’opponente e ad accrescere gli oneri della parte creditrice.
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