Mediazione e controversie covid 19
L’esperimento del tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le obbligazioni contrattuali sorte a causa del lock down
Le controversie al tempo dei COVID 19 – La previsione della mediazione obbligatoria quale strumento alternativo di risoluzione dei conflitti – La giurisprudenza sull’esonero da responsabilità conseguente al lock down – I risvolti pratici – Conclusions
Le controversie al tempo dei COVID 19
I mesi scorsi, caratterizzati dall’emergenza sanitaria che ha indubbiamente richiamato in primis preoccupazioni e attenzione di tutti, hanno visto il moltiplicarsi di liti e conflitti determinati soprattutto dalla difficoltà di far fronte agli adempimenti contrattuali causa chiusura forzata delle attività commerciali. La gestione delle liti sorte nel periodo e per effetto del lock down non ha però potuto trovare adeguata risposta nelle aule dei Tribunali anch’essi a rilento se non addirittura fermi per lo stesso motivo.
La crisi economica ha avuto inevitabili conseguenze nei più svariati settori. Si pensi alle forniture non pagate, alla mancanza di liquidità determinata dai mancati incassi, alle difficoltà di far fronte al pagamento dei canoni di locazione, alle innumerevoli richieste di rimborso per il settore turistico-alberghiero nonché all’annullamento di tutte le manifestazioni musicali, teatrali, sportive e all’annullamento di eventi di ogni genere.
La previsione della mediazione obbligatoria quale strumento alternativo di risoluzione dei conflitti
The law 25 June 1970, Pubblicata in G.U. the 29 June 2020 n.162[i] ha convertito con modifiche il D.L. 30.4.20 n. 28 introducendo una importante novità. Testualmente la legge, dispone [ii]: “All’art.3 del d.l. 23.2.20 n.6 convertito con modificazioni dalla legge 5 March 2020 n.13 dopo il comma 6 bis è inserito il seguente: nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi dell’art.6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/10, costituisce condizione di procedibilità della domanda.”
Il DL 17 March 2020 n.18[iii], all’articolo 91, così ha disposto: “all’art.3 del DL 23.2.20 n.6 convertito con modificazioni dalla legge 5.3.20 n.13, all’articolo 6 è aggiunto il comma 6 to. La norma prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 c.c. and 1223 D.C., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
L’espressione letterale del combinato disposto della prima delle due norme sopra richiamate non è particolarmente brillante. Il legislatore ha inteso prevedere che ogni inadempimento connesso al periodo di lock down causato dall’emergenza epidemiologica potrà essere gestito al di fuori delle aule di Tribunale essendo prevista la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La giurisprudenza sull’esonero da responsabilità conseguente al lock down
Il Tribunale di Roma si è pronunciato sull’esonero da responsabilità del debitore nel periodo emergenziale con sentenza il 29 May 2020 interpretando in modo peculiare il concetto d’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
A causa della grave situazione epidemiologica numerosissime imprese operanti sul territorio italiano, sono state costrette a sospendere l’esercizio delle proprie attività commerciali a far data dall’11 marzo 2020.
Il Tribunale sostiene che sia innegabile, che dall’11 marzo 2020 al 18 May 2020 l’attività di commercio al dettaglio di beni diversi da generi alimentari sia stata sospesa sul territorio nazionale e, in quel caso, il bene-azienda locato non abbia potuto in quel periodo essere utilizzato per l’uso pattuito. Il Tribunale capitolino dice “La soluzione alla questione, risiede, ad avviso di questo giudicante in un’applicazione combinata sia dell’art.1256 c.c.(norma generale in materia di obbligazioni) che dell’art.1464 c.c.(norma speciale in materia di contratti a prestazioni corrispettive).” Il Tribunale ha ravvisato una ipotesi di impossibilità della prestazione parziale e temporanea. Parziale perché impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittuario l’esercizio del diritto a svolgere attività di vendita al dettaglio ma nel contempo possibile avendo egli la possibilità di fruire dei locali quale magazzino o deposito merci, temporanea perché l’inutilizzabilità è limitata nel tempo ossia fino alla ripresa delle attività il 18 May 2020.
Il caso riguardava la cessione di ramo d’azienda con contestuale pagamento di canoni di locazione. Sostiene il Giudice che: “avendo la resistente potuto eseguire (pur senza colpa ma per factus principis) dall’11 marzo 2020 al 18 May 2020 una prestazione solo parzialmente conforme al regolamento contrattuale, la ricorrente abbia diritto ex art 1464 D.C., ad una riduzione del canone limitatamente al solo periodo di impossibilità parziale, riduzione da operarsi, nella sua determinazione quantitativa avuto riguardo: a) alla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione del ramo d’azienda nella più limitata funzione di ricovero delle merci, correlata al diritto di uso dei locali; b) al fatto che il ramo d’azienda è pur sempre rimasto nella disponibilità della ricorrente”
I risvolti pratici
La pronuncia del Tribunale di Roma che analizza nel dettaglio la vicenda fornisce una soluzione cui viene data una motivazione giuridica e anche logica attraverso una interpretazione adattata al caso concreto della impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il suggerimento del legislatore che “impone” la mediazione per la categoria delle controversie contrattuali sorte in lock down, può rappresentare uno stimolo alla definizione delle liti al di fuori dai Tribunali.
Furthermore, la mediazione, può rappresentare il mezzo più agevole e rapido di soluzione dei conflitti attraverso il contemperamento delle esigenze delle parti che da sempre rappresenta la caratteristica principale dell’istituto. E’ oggettivo che dalla ripartenza (18.5.20) le istanze di mediazione abbiano iniziato a crescere grazie anche alla possibilità di essere svolte tramite piattaforma in videoconferenza con procedura snella e senza bisogno di doversi spostare[iv]
Conclusions
Nonostante vi possano essere spiragli che inducono a ritenere che l’emergenza sanitaria sia, forse, passata, le implicazioni economiche dei mesi trascorsi avranno indubbiamente un impatto importante sui mesi a venire. Nonostante gli sforzi dei giuristi che stanno cercando di interpretare norme esistenti ed emanande non possiamo trascurare le implicazioni sociali che avrà l’inadempimento delle obbligazioni sorto durante l’emergenza epidemiologica ed a causa di essa. Dietro ogni singolo inadempimento, contratto, obbligazione, non vi sono solo norme giuridiche ma persone, imprese, aziende, famiglie. Sotto questo aspetto la spinta del legislatore verso la mediazione può forse essere un segnale volto ad affrontare le singole vicende non solo e non tanto da un punto di vista tecnico giuridico ma, mostly, umano. Se svolta in modo adeguato e con le corrette competenze, e soprattutto se si abbatte la barriera culturale di diffidenza verso l’istituto, forse l’impatto anche sul fronte dei conflitti potrà essere maggiormente attutito.
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Note
[i] In vigore dal 30 June 2020
[ii] All’articolo 3 comma 1 quater
[iii] G.U. n.70 del 17.3.20
[iv] “Liti su affitti forniture e rimborsi: il lock down rilancia la mediazione”. Il Sole 24 Ore 18.5.20 Valentina Maglione-Bianca Lucia Mazzei
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