Matrimonio breve senza stabile convivenza, la moglie non ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita
Stante la breve durata e l’andamento della vita coniugale, durante la quale le parti non avevano coabitato stabilmente, va escluso che la moglie, a seguito di separazione, abbia diritto a mantenere l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Specie se detto tenore sia derivato, oltre che dai redditi del marito – pressoché equivalenti a quelli della moglie all’epoca della separazione – anche dalla maggiore liquidità dallo stesso procuratasi a seguito della dismissione del suo patrimonio immobiliare personale, che all’epoca e tuttora gli consentiva di vivere al di sopra delle sue possibilità reddituali.
E’ questa la decisione confermata dalla Corte di Cassazione, first civil section, by order of n. 10304 of 27 April 2018, respingendo il ricorso della moglie, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto che la breve durata del matrimonio – sebbene non preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento in presenza degli altri elementi costitutivi- ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, fossero determinanti nella quantificazione dell’assegno medesimo (in tal caso, comportandone il ribasso).
Importo assegno di mantenimento, determinabile non solo in base ai redditi
Sulla questione, la Corte Suprema rammenta il principio secondo cui il giudice, pursuant to Article. 156 D.C., nella determinazione dell’assegno di separazione, debba tener conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. La valutazione di detti elementi, moreover, non necessita dell’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali dei coniugi (in tal senso, si veda anche Cass. civ. N. 605/2017).
Orbene la Corte d’appello – sostengono gli Ermellini con la pronuncia in esame – nel determinare l’assegno di mantenimento a favore della moglie, ha correttamente proceduto, nel caso de quo, alla valutazione di molteplici circostanze, tra cui la breve durata del matrimonio, l’assenza di stabile convivenza e la modalità di creazione, da parte del marito, del surplus del tenore di vita coniugale al di sopra delle comuni possibilità reddituali (ossia il depauperamento del suo patrimonio immobiliare).
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