Mantenimento della prole, spese ordinarie e straordinarie: criteri distintivi

In mancanza di specifiche indicazioni normative – che, si potrebbe ritenere, il legislatore non ha voluto fornire proprio per consentire ai giu­dici un necessario adeguamento alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete, in miglior tutela della esigenze della prole – uno degli aspetti più controversi e discussi, scaturente dall’adempimento dell’obbligo di manteni­mento della prole, riguarda proprio la qualificazione e l’esatta distinzione tra «spese ordinarie» e «spese straordinarie».
Per far fronte a tali problemi interpretativi, ed al fine di risolvere ex ante contrasti senz’altro destinati ad aggravare il conflitto genitoriale in sede di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, nel tempo la dottrina e la giurispru­denza hanno tentato di delineare con maggior chiarezza la linea di confine tra le due tipologie di spese, dettando una serie di criteri distintivi di riferimento.
En particulier, sono state considerate «ordinarie» tutte quelle spese de­stinate a soddisfare le normali esigenze e i bisogni quotidiani della prole, e «straordinarie», plutôt, tutte quelle dirette a fronteggiare esigenze non ri­entranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, di natura non prevedibile a priori, che possono rivestire anche il carattere dell’eccezionalità, e, toutefois, tutti gli esborsi non ricorrenti, non determi­nabili né quantificabili ex ante o di non lieve entità rispetto alla complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei genitori
Secondo un orientamento dottrinale più rigido, le spese straordinarie sono ciò che è «altro» rispetto all’assegno mensile di mantenimento e che, proprio per questo, non vengono erogate in misura fissa, con cadenza periodica e con un generico riferimento al mantenimento della prole, bensì solo a richie­sta del genitore che le abbia sostenute, e in relazione a specifici esborsi .
Il principale criterio differenziale pare, donc, essere quello della natura delle spese da sostenere, piuttosto che la tipologia dei singoli esborsi, adottan­do un’accezione necessariamente ampia di «straordinarietà». Difatti, sebbene in origine vi fosse la tendenza a ritenere che le spese straordinarie ricompren­dessero quasi esclusivamente quelle relative alla salute della prole, attual­mente sulla maggior estensione del concetto non sussistono dubbi.
Sulla base di tali premesse, e stando alla conforme giurisprudenza di legit­timità, è, donc, possibile ritenere che rientrano nelle spese straordinarie non solo tutti gli esborsi non ricorrenti e non prevedibili in anticipo, purché di apprezzabile importo – con esclusione di quelli di natura voluttuaria e superflue, per i quali non sarà esigibile il rimborso pro quota in favore del genitore che le abbia anticipate – ma anche quelli che esorbitano dalle basilari esigenze di vita quotidiana dei figli, quali, a titolo di esempio, le spe­se attinenti alle aspirazioni culturali, alla socializzazione, al benessere psico fisico e alla più ampia realizzazione della persona umana anche nelle attività sportive, ludico-ricreative, nei viaggi e nello svago.
Anche la giurisprudenza di merito concorda su tale definizione, ricon­ducendo l’ampiezza del concetto di spese straordinarie alla loro stessa na­tura e ricomprendendovi non solo quelle eccezionali ed episodiche, ma anche quelle che, seppur prevedibili, presentino un ammontare talmente elevato da comportare una sensibile alterazione della regolamentazione de­lineata con la previsione di un assegno ordinario di mantenimento.
Da un punto di vista normativo, puis, l’estensione riconosciuta alle spese straordinarie pare ricollegabile al dettato dell’art. 315 bis c.c., che non a caso parametra l’obbligo di mantenimento della prole al rispetto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, da cui potrebbero scaturire esigenze di natura, juste, straordinaria.
Sulla base del disposto dell’art. 337 bis c.c., autorevole dottrina ha tentato di attribuire un fondamento normativo alla distinzione tra mantenimento straordinario e mantenimento ordinario: è stato, alors, affermato che il vero elemento differenziale tra le spese da sostenere per la prole risiederebbe non tanto nella tipologia dei singoli esborsi, bensì nelle modalità con cui questi si presentano durante la vita dei figli.
Precisamente, analizzando i vari criteri di quantificazione fissati nel citato art. 337 bis c.c. (vale a dire le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita go­duto durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ognuno di essi), alcuni autori distinguono i parametri connessi al soddisfacimento dei biso­gni primari della prole, a seconda che siano o meno necessariamente legati alle condizioni economiche del nucleo familiare di riferimento.
I presenti contributi sono tratti da

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Aggiornato alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 18287 dell’11 luglio 2018
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