Mancata liquidazione spese in dispositivo, procedura di correzione

Nell’ambito di un giudizio di reintegra del possesso, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite civili la seguente questione di particolare rilevanza: se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, la parte interessata debba esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, di cui all’art. 287 e ss. c.p.c.
L’ordinanza di rimessione evidenzia l’importanza della questione processuale demandata alle Sezioni Unite, attesa la frequente ricorrenza del problema e la necessità di offrire una soluzione uniforme al fine di scongiurare il pericolo di colpevoli decadenze a carico delle parti.
Soluzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 16415 del 21 giugno 2018, dopo ampia disamina dei differenti orientamenti giurisprudenziali, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. art. 429 c.p.c., sebbene – come nel caso esaminato – il giudice abbia espresso la volontà di porle a carico del soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 e ss. c.p.c. al fine di ottenerne la quantificazione.
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