Malattia professionale: l’Inail copre anche se non è malattia tabellata
Malattia professionale: quale tutela al lavoratore se la patologia non rientra nelle tabelle Inail?
La sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta ieri in materia di malattia professionale, con l’ordinanza n. 5066 del 6 ožujak, in relazione alle ipotesi in cui il lavoratore venga colpito da una patologia che non è annoverata nelle tabelle Inail. posebno, i giudici di legittimità hanno stabilito che “in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.”
Nel caso di specie, la malattia della ricorrente dipendeva da scelte organizzative del lavoro adottate dall’azienda presso la quale la stessa era dipendente; tale malattia non rientrava tra quelle assicurate, in quanto non si trattava di patologia rientrante nelle tabelle ovvero, ancorché non rientrante, strettamente derivanti dallo svolgimento di mansioni specifiche previste.
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La malattia causata da scelte organizzative: il rischio ambientale
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del rischio assicurato, rientra non solamente il cosiddetto rischio specifico, bensì anche il rischio cosiddetto improprio, ovvero il rischio derivante non dallo svolgimento della precisa attività lavorativa, ma in ogni caso collegato con essa, come ad esempio l’articolazione delle pause, la locomozione interna agli spazi di lavoro. In altre parole, si prescinde dalla pericolosità in sé dell’attività ma si guarda al fatto oggettivo dello svolgimento di un’attività all’interno di un determinato ambiente di lavoro.
Si tratta del cosiddetto rischio ambientale che individua la tutela dal punto di vista oggettivo, vale a dire delle mansioni svolte, nonché soggettivo, comprendendo tutte le persone che svolgono l’attività lavorativa in un determinato ambiente lavorativo.
Per approfondire leggi Gli obblighi del datore di lavoro
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