L’Unione delle Camere penali chiede la modifica dell’art. 123 c.p.p.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, Osservatorio carcere, nella persona del suo Presidente, Beniamino Migliucci, e in quello del Responsabile Osservatorio Carcere, Riccardo Polidoro, ha chiesto al Ministro della Giustizia e ai Presidenti della Commissione giustizia del Senato- e della Camera dei deputati, in data 28 giugno del 2018, una proposta di d’integrazione art. 123 Codice di Procedura Penale, al fine di consentire al detenuto di beneficiare immediatamente della difesa tecnica.
In particolare, in questa richiesta, una volta rilevato che “l’articolo 123 C.P.P., nel disciplinare le dichiarazioni e le richieste di persone detenute ed internate, non prevede alcuna comunicazione al difensore di fiducia nominato” e che tale “omissione è ancora più grave, in quanto per il difensore non è prevista alcuna notizia neanche dell’atto di nomina formulato in carcere” posto che il codice “prevede la sola iscrizione nell’apposito registro e l’immediata comunicazione all’autorità competente”, si fa presente come tale lacuna giuridica determini “una palese violazione del diritto di difesa, sia perché il detenuto potrebbe ritenere che l’Avvocato sia stato avvisato della nomina e quindi sentirsi tutelato, sia perché il legale, nominato a sua insaputa, da un lato non è messo nelle condizioni di rinunciare eventualmente all’incarico ricevuto, dall’altro non potrà esercitare la sua attività professionale, né recarsi in carcere per il colloquio con l’assistito, fin quando non abbia conoscenza dell’avvenuta nomina nel momento in cui gli viene notificato, dall’autorità giudiziaria che procede, un atto che prevede l’obbligo di comunicazione al difensore”.
Posto ciò, viene proposta da parte dell’U.C.P.I. l’emenda dell’art. 123 c.p.p. attraverso l’inserimento di un apposita comma (vale a dire il comma 2-bis) così formulato: “Le dichiarazioni, ivi compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 البريد 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato”.
Da ultimo, le Camere penali osservano come tale “attività potrebbe avvenire servendosi dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli Avvocati, già in possesso dell’Amministrazione Penitenziaria e non comporterebbe alcun sovraccarico di lavoro per i dipendenti”.
Orbene, la proposta in oggetto si appalesa condivisibile in quanto, على جانب واحد, si consente una immediata difesa tecnica anche per le dichiarazioni e le richieste rese dai detenuti o dagli internati, آخر, ove approvata, non determinerebbe rallentamenti di sorta per colori i quali, per conto dell’amministrazione penitenziaria, sono deputati a trattare queste dichiarazioni/richieste, e ciò proprio perché si ricorrerebbe, per le comunicazioni al difensore, alla posta elettronica certificata.
L’auspicio, quindi, è che questa proposta di legge venga presa nella dovuta considerazione.
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