Lucro cessante, serve la prova rigorosa
Lucro cessante: la portata dell’onere probatorio
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno. Si tratta dell’ordinanza n. 5616 pronunciata lo scorso 8 ožujak, nella quale i giudici di legittimità chiariscono che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. Infatti, il lucro cessante comprende le somme che la parte che subisce l’inadempimento, avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il risarcimento riconosciuto alla controparte nei gradi precedenti di giudizio, sulla base delle prove fornite. doista, il quantum risarcitorio deve essere determinato in via equitativa dal giudice, alla luce degli elementi certi offerti dalla parte che lo richiede, attraverso un’operazione sillogistica.
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La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha riformato la sentenza di secondo grado, pronunciata in forza di un ragionamento errato, in quanto il giudice del gravame avrebbe considerato come lucro cessante un guadagno meramente ipotetico, ritenendo che sicuramente l’impresa avrebbe venduto determinati prodotti, senza che su tale circostanza fossero effettivamente state portate prove o, quantomeno indizi, specifici. Tale presunzione non può giustificare il riconoscimento del corrispondente importo a titolo di lucro cessante, il quale diversamente comprende il guadagno che probabilmente sarebbe stato conseguito in assenza dell’inadempimento.
Serve dunque una prova rigorosa, che metta il giudice nelle condizioni di formulare un giudizio di probabilità e non in termini di mera possibilità.
Per approfondire leggi Il danno da inadempimento contrattuale
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