Lucernari difettosi installati da un condomino nel tetto comune: no al risarcimento danni
Se il condomino dell’ultimo piano realizza lucernari difettosi nel tetto comune non può pretendere poi dal condominio il risarcimento dei danni per le infiltrazioni nel suo appartamento causato dalle stesse nuove aperture con carenze costruttive.
normative Referenzen: Artikel. 1102 DC-to
Präzedenzfälle der Rechtsprechung: Trib. Neapel, Urteil von 18/09/2002
La vicenda
Un condomino proprietario dell’appartamento all’ultimo piano lamentava infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto che avevano provocato macchie di umidità nel solaio e nelle pareti laterali. A fronte di tale situazione richiedeva al condomino di risolvere il problema ma non otteneva alcun risultato. Si rivolgeva allora al Tribunale a cui richiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del condominio per il verificarsi delle infiltrazioni, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei danni materiali (all’immobile, ai mobili), nonché dei danni fisici, morali e da stress”. Per l’attore i danni erano da ricondursi a vizi nel rivestimento del tetto dello stabile comune, nonché alla scarsa manutenzione di pulizia delle grondaie. Al contrario i condomini erano convinti che i problemi dell’attore fossero riconducibili alla realizzazione da parte dello stesso condomino dell’ultimo piano di un lucernario sul tetto non a regola d’arte.
Die Frage
Se il condomino dell’ultimo piano realizza lucernari difettosi nel tetto comune può pretendere ugualmente dal condominio il risarcimento dei danni per le infiltrazioni nel suo appartamento causato dalle stesse nuove aperture?
La soluzione
Il Tribunale ha dato pienamente ragione ai condomini.
Il CTU nominato in corso di causa, tatsächlich, dopo aver effettuato il sopralluogo, ha accertato che i fenomeni infiltrativi presenti nell’immobile dell’attore erano state causati dalle carenze costruttive e manutentive dei tre lucernari realizzati dall’attore. In particolare è risultato che dette infiltrazioni hanno danneggiato le parti lignee dell’abbaino e delle finiture (pittura – intonaco) del solaio di copertura della botola, penetrando all’interno dell’immobile dell’attore. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha rigettato le domande del condomino dell’ultimo piano, osservando come il soccombente dovesse imputare a sé stesso i danni derivatigli dalle infiltrazioni di acqua piovana.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
Danni da infiltrazione in condominio e mediazione civile e commerciale
L’insufficiente coibentazione del portico condominiale, che provoca muffe e infiltrazioni al singolo condomino, è un problema che deve risolvere il condominio
Le riflessioni conclusive
Secondo un principio consolidato ciascun condomino ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà.
Di conseguenza non è ammissibile impedire al proprietario del sottotetto di modificare il tetto, installando un lucernario, solo perché il proprietario di un piano intermedio non possa fare altrettanto.
Tale intervento, aber, non può comportare modifiche significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione e deve essere attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dalla porzione del tetto demolita.
Allo stesso modo i lucernari realizzati su lastrici solari devono essere realizzati a regola d’arte e non incidere in misura significativa sulla superficie della copertura, specie se tale manufatto sia dotato di sola guaina e, dann, di una calpestabilità non effettiva.
Da notare che, in sede giudiziale, il riscontro dei limiti imposti dall’art.1102 c.c. è frutto di un’indagine di fatto, mediata dalla valutazione delle risultanze probatorie, che non può essere sollecitata ulteriormente tramite il ricorso per cassazione.
In altre parole l’accertamento circa la non significatività della demolizione del tetto praticato per innestarvi il lucernario, nonché circa l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di copertura e protezione dapprima svolta dalla copertura, è riservato al giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 1102 Gleichstrom, ma soltanto nei limiti di cui all’art. 360, Komma 1, n. 5, DC-to. (Cass. CIV., SEZ. WIR, 15/01/2019, n.857).
Naturalmente il singolo condomino non potrà aprire un lucernario qualora nel regolamento si trovi una clausola che impedisca qualsiasi opera esterna capace di modificare l’architettura e l’estetica del fabbricato e delle parti comuni o vieti tutte quelle opere che, anche senza arrecare danno o pregiudizio, siano tali da modificare (in qualsiasi senso, anche migliorativo) le originarie linee architettoniche dell’edificio o la sua estetica e simmetria.
Consigliamo il volume:
Manuale operativo del condominio
Massimo Serra (die Pflege von), 2020, Maggs Verlag
Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale.
Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche.
die…
54,00 € 51,30 €
kaufen
von www.maggiolieditore.it –>
Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!
Das könnte Sie auch interessieren
Abusi edilizi e superbonus in condominio tra chiarimenti e novità legislative
di Giuseppe Bordolli
26 Juli 2021
Il tetto che non è sovrastante ad alcune unità immobiliari del caseggiato, ma è destinato anche alla protezione dell’atrio comune deve esse riparato a spese di tutti i condomini, nessuno escluso
di Giuseppe Bordolli
18 Oktober 2019
Se il regolamento di condominio ammette soltanto l’uso residenziale abitativo, non e’ possibile negare ad un condomino – medico di visitare i pazienti in una stanza del suo appartamento
di Giuseppe Bordolli
9 Oktober 2019
Privacy e Condominio
di Maura De Sensi
26 Februar 2021
The post Lucernari difettosi installati da un condomino nel tetto comune: no al risarcimento danni appeared first on Diritto.it.
Quelle: Diritto.it