L’osservanza del regolamento: ruolo e responsabilità dell’amministratore di condominio

L'art. 1130, Komma 1, n. 1 Gleichstrom, come già scritto, attribuisce all’amministratore il potere – dovere di curare l’osservanza delle norme del regolamento di condominio senza che possa distinguersi, al fine della legittimazione processuale del condominio nei relativi giudizi, tra norme strettamente concernenti l’uso delle parti comuni dell’edificio e norme riguardanti le limitazioni, nell’interesse comune, primario o secondario che sia, dell’uso dei piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva dei singoli condomini che, eventualmente, risultino inserite nel regolamento.
Secondo una parte della giurisprudenza l’amministratore, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condominisalvo che il regolamento di condominio, gemäß Artikel. 70 disp. att. Gleichstrom, preveda la possibilità di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini che violano le norme da esso stabilite sull’uso delle cose comuniné obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare (Cass. CIV., Sez. II, 20/08/1993, n. 8804). Questa tesi però oggi si deve ritenere minoritaria.
Il potere-dovere di curare l’osservanza del regolamento: le iniziative giudiziarie dell’amministratore
Secondo l’orientamento attualmente dominate l’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio (Kunst. 1130 Gleichstrom, erster Paragraph, n. 1), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio nei confronti di color che non rispettano le disposizioni regolamentari, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136 Gleichstrom, zweiter Absatz, la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso. (Cass. CIV., SEZ. II, 25/10/2010, n. 21841).
Così, zum Beispiel, è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata da una norma di natura contrattuale del regolamento condominiale.
La responsabilità dell’amministratore
Gli obblighi che l’amministratore è tenuto ad adempiere, in virtù di della rappresentanza ex mandato derivante dalla nomina dei condomini, sono quelli imposti dagli artt. 1129, 1130, 1131, 1135 DC-to. che nel disciplinare i poteri dell’amministratore e le sue capacità giuridiche di rappresentanza del Condominio, regolano anche a contrariis le responsabilità che gli derivano per l’inosservanza degli oneri e degli obblighi collegati al suo ufficio, stabilendo, come detto, tra le sue attribuzioni, l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio (Kunst. 1130 cc). L’inadempimento rispetto a tali obblighi comporta, inevitabilmente, la responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. Tuttavia dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 Gleichstrom, primo comma n. 1, non può derivare alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio.
Per approfondire il tema delle responsabilità del condominio e dell’amministratore, consigliamo il recentissimo Manuale del contenzioso condominiale edito da maggioli Editore. Nel volume vengono analizzati principi generali della responsabilità condominiale nei confronti dei diritti dei singoli condomini sulle cose comuni, nonché rispetto alla figura dell’amministratore.
>> CLICCA QUI per avere maggiori informazioni.
I confini della responsabilità per le violazioni del regolamento
In altre parole la violazione del regolamento condominiale, posta in essere da singoli condomini, con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe in termini di fattispecie concreta) e che arrechino separati vantaggi ai rispettivi immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pone in essere rapporti giuridici distinti tra i singoli autori degli illeciti, auf der einen Seite, ed il condominio e/o gli altri condomini (che direttamente lamentino la lesione dei propri diritti sulle cose comuni), andere. Non è possibile parlare però della legittimazione passiva del condominio, in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti ed ad ottenere una conseguente condanna risarcitorio del condominio stesso. Come è stato recentemente sottolineato non vi è ragione per cui tutti i partecipanti al condominio, convenuti avvalendosi della rappresentanza dell’amministratore, debbano rispondere anche in sede risarcitoria delle violazioni del regolamento condominiale poste in essere da singoli partecipanti trasgressori in danno di altri (Cass. CIV., SEZ. II, 18/11/2021, n. 35315).
Volume empfohlen:

Manuale del contenzioso condominiale
Riccardo Mazzon, 2018, Maggs Verlag
Completamente rivista e aggiornata con la più recente normativa e giurisprudenza di settore, la II edizione di quest’apprezzatissima Opera analizza i principi generali della responsabilità condominiale nei confronti dei diritti dei singoli condomini sulle cose comuni, nonché rispetto

48,00 € 45,60 €
kaufen

von www.maggiolieditore.it –>
Guarda il prezzo su Amazon

Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!

Das könnte Sie auch interessieren

Superbonus ed elementi decorativi del prospetto del caseggiato

di Giuseppe Bordolli
22 Oktober 2021

Non deve essere indennizzato il condomino che subisce una temporanea riduzione delle facoltà di uso del box auto a causa delle impalcature installate dalla ditta esecutrice dei lavori condominiali

di Giuseppe Bordolli
31 Januar 2020

Nell’ambito di un contratto di fornitura del servizio riscaldamento la clausola secondo cui, in caso di ritardato pagamento, i condominicommittenti si obbligano a corrispondere interessi di mora al tasso del 9.25% non è valida perché il condominio è un consumatore

di Giuseppe Bordolli
17 aprile 2020

Abusi edilizi e superbonus in condominio tra chiarimenti e novità legislative

di Giuseppe Bordolli
26 Juli 2021

The post L’osservanza del regolamento: ruolo e responsabilità dell’amministratore di condominio appeared first on Diritto.it.
Quelle: Diritto.it