L’ordinamento giuridico italiano prevede i patti prematrimoniali?
Il matrimonio potrebbe essere un rischio di carattere sentimentale e anche di carattere economico.
Un divorzio potrebbe essere molto costoso per il coniuge con il reddito più elevato.
A questo proposito c’è chi si vorrebbe cautelare prima di un’eventuale separazione.
L’unico modo per poterlo fare, secondo l’esperienza anglosassone, sono i patti prematrimoniali, accordi rivolti a determinare prima le conseguenze economiche dello scioglimento del matrimonio, dagli alimenti all’assegnazione della casa.
In Italia la legge non ammette i contratti tra coniugi se non entro determinati limiti.
Index
In che cosa consistono i patti prematrimoniali
La validità in Italia dei patti prematrimoniali
Quali sono i casi che ammettono i patti prematrimoniali o matrimoniali
Le modalità di redazione di un si fa un contratto prematrimoniale
La giurisprudenza e i patti prematrimoniali
1. In che cosa consistono i patti prematrimoniali
Il patto prematrimoniale è un contratto con il quale marito e moglie si accordano prima sulle conseguenze, economiche e non, di un’eventuale separazione e successivo divorzio.
Con il patto prematrimoniale si stabilisce ad esempio l’ammontare del risarcimento dovuto al coniuge tradito, gli alimenti da versare a quello meno abbiente, l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e altro.
I patti prematrimoniali sono riconosciuti in alcuni ordinamenti come gli Stati Uniti.
2. La validità in Italia dei patti prematrimoniali
Nel nostro ordinamento, i cittadini sono liberi di regolare i loro interessi economici con contratti anche diversi da quelli “tipici”, vale a dire, disciplinati dal codice civile.
Il contratto non può violare le regole del buon costume, l’ordine pubblico, le norme imperative e inderogabili.
Il matrimonio non è un contratto, è un atto personale che non può essere regolamentato o personalizzato da parte dei nubendi, che non possono né modificare il contenuto degli obblighi che conseguono al matrimonio e che sono stabiliti dal codice civile (obbligo di fedeltà, convivenza, reciproca assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia), né stabilire le conseguenze di un eventuale divorzio.
La validità di un contratto con il quale i futuri coniugi definiscano prima a chi andrà la casa se si dovessero separare è esclusa, è nullo il patto con il quale si fissa l’ammontare dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, ed è anche priva di valore la previsione di un risarcimento a un coniuge in caso di tradimento dell’altro o di abbandono del tetto coniugale.
Un accordo di natura patrimoniale che regola gli effetti economici dello scioglimento del matrimonio, farebbe in modo il significato affettivo del vincolo matrimoniale non avesse più la sua natura.
In Italia, i patti prematrimoniali non sono ammessi e, se conclusi, sono nulli, non hanno nessun valore.
Chi si è impegnato, potrà anche non rispettare l’impegno preso senza che l’altro lo possa portare in Tribunale, anche se alcune deroghe sono previste.
Leggi anche: Arrivano in Italia i patti prematrimoniali
3. Quali sono i casi che ammettono i patti prematrimoniali o matrimoniali
A volte prima o durante il matrimonio, un coniuge partecipa alle spese che l’altro deve sostenere, ad esempio per la costruzione o la ristrutturazione della casa.
In caso di separazione, gli importi possono essere restituiti se viene appositamente previsto in un contratto.
Ad esempio, se il marito fa edificare, sul terreno della moglie, un immobile.
In una simile ipotesi, la legge stabilisce che l’abitazione spetti di diritto al proprietario del terreno. Le parti si potrebbero accordare stabilendo per iscritto che, in caso di divorzio, l’uomo debba avere un rimborso parziale dei costi sostenuti (Cass. Sent. 21/12/2012 n. 23713).
The Supreme Court of Cassation, in un’altra occasione (Cass. sent. n. 19304/13) ha ritenuto legittima la clausola con la quale i coniugi avevano previsto l’obbligo della restituzione di un mutuo, intercorso tra loro, se si fosse verificata una separazione personale.
Sempre la Suprema Corte ha dato il via libera al contratto stipulato tra due futuri sposi con il quale si prevedeva, in caso di divorzio, l’obbligo di un coniuge di cedere all’altro un immobile di sua proprietà come corrispettivo delle spese sostenute dall’altro per la ristrutturazione della casa coniugale (Cass. sent. n. 23713/12).
Questi accordi sono validi rispetto agli altri patti prematrimoniali perché si tratterebbe di accordi dove il fallimento del matrimonio viene indicato come condizione al verificarsi della quale scatta il regolamento di interessi regolato nella scrittura privata.
La separazione è una condizione (cosiddetta “condizione sospensiva”) inserita in un comune contratto di natura patrimoniale.
4. Le modalità di redazione di un si fa un contratto prematrimoniale
Quando si stabilisce che cosa i coniugi possono inserire in un contratto prematrimoniale, ci si occupa della forma che lo stesso deve avere, ed è sufficiente una normale scrittura privata, vale a dire, un documento redatto e firmato dalle parti senza bisogno del notaio.
5. La giurisprudenza e i patti prematrimoniali
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che i patti prematrimoniali, e gli accordi stipulati prima o in sede di separazione consensuale e in vista del futuro divorzio sono nulli per illiceità della causa e indisponibilità dei beni coinvolti, perché gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (Cass. 10 August 2007 n. 17634, Trib. Rome 10 March 2011 n. 5229), timore che il coniuge più debole rinunci al divorzio o accetti condizioni inique senza la tutela di un giudice o di un legale in caso di negoziazione assistita.
La libertà di divorziare non è la stessa che negoziare o rendere nulli i doveri di solidarietà tra i coniugi (App. Naples 27 February 2018 n. 91) anche se garantiscano al coniuge più debole il necessario per vivere (Cass. 30/01/ 2017 n. 2224).
Come si legge su alcune fonti, una parte della giurisprudenza ha ammesso la parziale validità di questi patti se sussistono determinate condizioni.
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