L’offerta al pubblico e la promessa al pubblico

L’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta di contratto, che ha la caratteristica di essere indirizzata non a un determinato destinatario, ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari.
Perché il contratto si concluda è sufficiente l’accettazione di un interessato.
Se l’accettazione sia legata a diverse condizioni contrattuali, dà luogo a una controproposta che non conclude il contratto.
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L’offerta al pubblico nell’ordinamento italiano
Secondo l’articolo 1336 del codice civile l’offerta al pubblico vale come proposta esclusivamente a due condizioni:
che l’offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere
che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi.
L’offerta al pubblico può essere revocata.
Se la revoca viene fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equivalente, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
L’offerta al pubblico on line
L’offerta al pubblico e la conseguente accettazione può avere luogo anche attraverso l’utilizzo di un sito web oppure attraverso uno scambio di e-mail.
Nel primo caso il luogo della conclusione del contratto si ritiene sia il luogo dove si trova il server sul quale è inserito il sito Internet del proponente.
Il tempo della conclusione è quello nel quale l’accettazione arriva a questo server.
Se l’offerta e l’accettazione sono avvenute attraverso uno scambio di posta elettronica, equiparata giuridicamente alla posta ordinaria, il contratto è concluso quando l’accettazione arriva al server dove si trova il provider che fornisce il servizio di posta elettronica al proponente.
L'ART. 13 逗号 2 del decreto legislativo n. 70/2003 dispone che il proponente deve accusare per via telematica una ricevuta all’ordine dell’accettante con tutte le condizioni contrattuali e altre informazioni. Si ritiene che questa sia un’obbligazione accessoria, la quale non incide sulla conclusione del contratto, già formatosi con l’accettazione.
Le differenze con altri istituti simili
L’offerta al pubblico non va confusa con la promessa al pubblico con la quale ha in comune esclusivamente l’indeterminatezza del destinatario.
Il metodo di discrezione relativo al contenuto è il momento della nascita del vincolo.
Nel caso di offerta, a differenza della promessa, si ha attenzione a comportamenti negoziabili e il vincolo consegue esclusivamente a un successivo atto di accettazione, mentre nel caso di promessa si è in presenza di un negozio unilaterale, di conseguenza, il rapporto nasce indipendentemente dalla comunicazione della quale all’articolo 1989 民法典.
Più difficile è distinguere l’offerta dall’invito a offrire, al quale l’articolo 1336 del codice civile allude quando dà rilevanza alle diverse circostanze.
L’invito è contenuto nei prezziari, nei listini e in nei materiali pubblicitari e non è un atto giuridico rilevante, ma esclusivamente un atto lecito nei limiti nei quali non costituisca un atto di concorrenza sleale o non violi diritti della persona, in particolare il diritto all’immagine o alla reputazione.
Si tratta di notizie portate all’attenzione del pubblico senza vincolo per le parti e senza possibilità di un’accettazione.
Chi risponde all’invito non accetta ma propone la conclusione di un contratto.
Nella pratica è difficile distinguere le due figure.
In linea di massima, l’offerta, a differenza dell’invito, deve contenere gli estremi necessari per la conclusione del contratto ed è invito se prevede il gradimento in relazione alla persona che risponde, come nel caso di contratti intuitus personae (ad es. di lavoro).
Ad esempio, si ritiene che il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori sia offerta e non promessa, ma se chi bandisce si riserva insindacabilmente l’assunzione, c’è invito
L’offerta al pubblico risponde ad esigenze strettamente commerciali perché permette di rivolgere la proposta di concludere il contratto a molti soggetti in modo veloce e non dispendioso rispetto a quello che succederebbe con una singola proposta a ognuno di essi.
La stessa ratio è relativa alla disciplina della revoca.
L’offerta al pubblico è una dichiarazione di consenso al contratto, che attende di scambiarsi con una dichiarazione del destinatario che concordi in pieno.
La promessa al pubblico non attende un consenso del destinatario, ma esclusivamente la comunicazione è la prova dell’esistenza della situazione che vi è enunciata o del compimento dell’azione richiesta dal promittente.
La promessa al pubblico
La promessa al pubblico è il negozio giuridico unilaterale, disciplinato dall’articolo 1989 民法典, attraverso il quale un determinato soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di chi si troverà in una determinata situazione o di chi compirà una determinata azione.
La natura giuridica
Un esempio di promessa al pubblico è il seguente:
Tizio offre cento euro a chi gli riporterà il cane smarrito.
La revoca è possibile, ma esclusivamente per giusta causa, e in ogni caso non ha nessun effetto se la situazione o l’azione prevista nella promessa si sono verificate.
La stessa dovrà in tempi successivi essere resa pubblica nella stessa forma utilizzata per la promessa o in forma equivalente.
Questa promessa vincola il promittente dal momento nel quale la promessa stessa viene resa pubblica.
Le differenze con istituti simili
La promessa differisce dall’offerta al pubblico, con la quale ha in comune esclusivamente l’indeterminatezza del destinatario, che è una proposta contrattuale che vincola il proponente in presenza dell’accettazione della controparte.
Un esempio di offerta al pubblico si può ravvisare nell’esposizione in una vetrina di capi di abbigliamento con il relativo prezzo.
Un’altra divergenza è relativa alla fase di negoziazione per l’acquisto del bene.
Non esiste una procedura simile per la promessa al pubblico.
L’istituto in questione soddisfa un interesse del promittente che può essere patrimoniale o non patrimoniale, mentre colui che risulta versare nella situazione contemplata tende a ottenere la prestazione promessa.
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