Locazione, la traslazione palese di imposta patrimoniale
Locazione: questione rimessa al Presidente per le Sezioni Unite
Con l’ordinanza interlocutoria n. 28437 dello scorso 28 تشرين الثاني, è stata rimessa al Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima e particolare e massima importanza, per cui ci si domanda “se la clausola del contratto di locazione non abitativa che preveda, al di fuori del sinallagma contrattuale, la traslazione cd. “palese” di un’imposta patrimoniale – ICI o IMU – gravante sul locatore ad un soggetto, quale il conduttore, normativamente escluso dagli obblighi nei confronti dell’erario, sia affetta da nullità, وفقا للفن. 1418, فاصلة 1, c.c., per contrasto con l’art. 53 Cost., quale norma precettiva di carattere imperativo.”
La questione dunque concerne la possibilità per l’autonomia privata di individuare il soggetto passivo dell’imposta, incidendo sulla capacità contributiva e affiancandosi così alle previsioni di legge.
Art. 53 Cost.: obbligo oggettivo e soggettivo?
Occorre dunque chiarire se l’obbligo di concorrere al pagamento delle spese pubbliche, in ragione della propria capacità contributiva, abbia carattere meramente oggettivo, oppure altresì soggettivo. Dal punto di vista oggettivo, significherebbe semplicemente che l’obbligazione deve essere adempiuta in toto; soggettivamente, occorrerebbe che l’obbligo sia adempiuto da un soggetto specifico, individuato espressamente dalla legge.
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La giurisprudenza ha affrontato nel tempo numerosi casi di contratti contenenti clausole relative agli adempimenti tributari, dovendo procedere alla qualificazione di tali atti, o in termini di contratto misto, che contiene appunto una disposizione tributaria, oppure quale contratto unico, di cui l’adempimento tributario costituisce un aspetto dell’intero regolamento contrattuale. Non è mai stato raggiunto un indirizzo univoco sul punto; tuttavia, l’orientamento maggioritario sostiene che la previsione contrattuale che ponga l’imposta a carico di un soggetto diverso da quello previsto dalla legge, è nulla ai sensi dell’art. 1418 ج. Pertanto, la legge, nello stabilire il principio di capacità contributiva, non si limita ad individuare le fonti dell’obbligo, ma altresì i soggetti che vi sono tenuti.
L’orientamento di giurisprudenza e dottrina
La ricostruzione secondo cui la disposizione costituzionale non potrebbe essere derogata dalle parti in via convenzionale è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che hanno riconosciuto nell’art. 53 Cost., una norma imperativa e, ول, non a disposizione dell’autonomia privata.
Dal canto suo, la dottrina ritiene che a livello costituzionale non si operi una limitazione dell’autonomia privata, in quanto l’art. 53 Cost. non inciderebbe sui rapporti privatistici. Vi sono tuttavia anche orientamenti minoritari di segno opposto; ول, come avviene in seno alla giurisprudenza, non vi è unanimità di vedute.
Considerato il provvedimento risalente della Suprema Corte (che si è pronunciata nel 1985), nonché le differenti interpretazioni maturate nel tempo, la terza sezione della Corte ha ritenuto di assegnare la questione al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
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