L’obbligo vaccinale introdotto per alcune categorie di lavoratori
Come noto l’art.4 D,L, n. 44/2021 ha introdotto un obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori.
Più propriamente ha sancito che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo I, comma 457, the law 30 December 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 December 2.021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsiba vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale pe l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
In caso di inosservanza di tale obbligo ,lo stesso articolo ha previsto sanzioni.
Più propriamente ha stabilito che, dopo l’iter procedurale stabilito dalla legge “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell‘obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di- diffusione del contagio da SARSCoV-2.
La sospensione di cui al comma[precedente], è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Ricevuta la comunicazione di cui al comma[precedente], il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da [ quelle originarie], con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, anyway, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di cui [infra], non e’ dovuta la retribuzione. altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione [of which- supra] mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.
Occorrerebbe, a questo punto, per analizzare la complessa casistica attinente a Covid lavoro vaccinazione e green-pass’ che si presenta nelle varie situazioni e secondo i vari soggetti interessati distinguere tra il prima e il dopo dl.44/2021.
Ma noi oggi ci limitiamo al poi in quanto il caso oggetto dell’ordinanza cade in questo arco temporale.
Facciamo solo una brevissima premessa di carattere normativo. Le regole giuridiche fondamentali che entrano in gioco sono date dall’art.2087 del codice civile e art. 32 della Costituzione oltre ovviamente alla normativa specifica di questi due ultimi anni 2020 and 2021 ( ai ns. fini segnaliamo l’inciso” l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Co V-2 “ contenuto nell’art.4 del dl. n. 44/2021).
The case
La dipendente ha riferito e contestato di essere stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione con delibera datoriale del 21 July 2021, in ragione della mancata sottoposizione alla vaccinazione anti Covid, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque e allo stato, non oltre il 31 December 2021.
Ha premesso, in primo luogo, nell’adempimento delle proprie mansioni, di non aver alcun contatto con i soggetti destinatari delle prestazioni di cura ed assistenza rese dall’Ospedale, né con loro parenti o accompagnatori. anche attese le modalità di accesso al luogo di lavoro, al secondo piano della struttura, sito in un corridoio dove vi sono solo laboratori con accesso vietato al pubblico.
Più precisamente la ricorrente pur non contestando su un piano generale di rientrare nell’ambito applicativo della predetta disposizione, in quanto, effettivamente “operatore di interesse sanitario” ai sensi della normativa. in the field, ha ritenuto di evidenziare la differenza, riscontrabile in detta normativa, fra operatori che eseguono metodiche diagnostiche solo su materiali biologici e operatori che le eseguono direttamente sulla persona. Dalla presenza di tale distinzione, secondo parte ricorrente tenuta presente anche nella normativa applicabile al suo caso, discenderebbe la chiave interpretativa dell’espressione usata nell’art. 4 dl. 44/2021 ai fini di circoscrivere i limiti dell’obbligo vaccinale imposto, finalizzato alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nel solo settore della ” erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” al quale i tecnici di laboratorio sarebbero estranei, ponendo in essere solo un servizio a ciò strumentale.
Il Giudice non ha accolto le doglianze della lavoratrice.
Premesso che non di obbligo si tratta , quello della vaccinazione ,bensì di onere la Giudicante fa alcune importanti considerazioni che fondano la propria decisione di rigettare il ricorso.
“Le considerazioni che precedono costituiscono un primo presupposto di importanti conseguenze, in termini di valutazione e comparazione della compressione che l’onere comporta, rispetto al controvalore in gioco, that, nel caso, corrisponde alla esigenza di tutelare, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il diritto alla salute pubblica e alla sicurezza nel luogo lavoro (il cui mantenimento, per il datore di lavoro, è peraltro riconducibile ad uno specifico dovere).
Vera la premessa, è evidente come la tutela che deve essere apprestata nel settore di appartenenza della dott…. , quello sanitario, vede i predetti diritti dotati di particolare forza, in quanto riferiti ad un ambiente di persone che, presuntivamente e comunque secondo la scelta del legislatore, appartengono ad una categoria particolarmente vulnerabile in modo diretto, o in modo indiretto, in quanto partecipi di un ambiente nel complesso di indubbia criticità per i problemi di salute che vi si riscontrano. La circolazione e diffusione di un virus in tali ambienti costituisce quindi oltre che un pericolo di normale intensità, rapportata al fenomeno, per gli operatori presenti (ad esempio per i colleghi del non vaccinato) o per chi l’ambiente comunque frequenta, un rischio di fatto che queste esigenze di tutela costituiscano la ratio della normativa già menzionata, e in particolare dell’art. 4 dl 44/2021, contestualmente ed espressamente diretta ad evitare anche il rischio di diffusione del contagio, non si ritiene possano esservi dubbi (il che costituisce un secondo presupposto delle conseguenze che seguono).”
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