L’inadempimento e la mora del debitore
Si ha l’inadempimento dell’obbligazione quando il debitore, non esegue la prestazione dovuta, la esegue in maniera non esatta, la esegue in maniera parziale.
Il debitore può rifiutare di adempire oppure non adempire per negligenza, imperizia o imprudenza, oppure l’inadempimento può essere causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, e in questo caso la legge prevede la liberazione del debitore, l’obbligazione si estingue ed egli non è responsabile del danno che il creditore può aver subito.
La mora del debitore è il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.
La legge in simili situazioni di ritardo fa derivare una serie di conseguenze negative che si verificano, non se c’è esclusivamente il ritardo, necessario che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore.
La formale costituzione in mora viene effettuata, con la richiesta fatta per iscritto dal creditore, dove manifesta la propria volontà nell’ottenere immediatamente l’adempimento.
Ci sono alcuni casi nei quali non è necessario che il debitore sia formalmente costituito in mora, perché questo avviene automaticamente quando:
Il debito deriva da un fatto illecito.
Il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempire l’obbligazione.
Il termine fissato è scaduto e l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore.
Gli effetti prodotti dalla mora del creditore sono i seguenti:
Dal momento della mora il debitore deve al creditore i danni del ritardo.
Sul debitore vi è il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa a lui non imputabile.
Se vi sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel momento nel quale il debitore è in mora, l’obbligazione non sarà estinta.
Il debitore si può però liberare dimostrando che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
Il concetto di responsabilità del debitore per inadempimento è collegato all’atto illecito.
Quando un soggetto compie un atto illecito, la propria responsabilità comporta una sanzione.
L’inadempimento dell’obbligazione è una atto illecito quindi il debitore è personalmente responsabile dell’atto.
A questa responsabilità si affianca la responsabilità patrimoniale del debitore.
L’art. 1218 le Code civil, stabilisce che il debitore che non adempie esattamente l’obbligazione deve risarcire il danno causato al creditore, a meno che, non dimostri che l’inadempimento è stato causato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Il risarcimento del danno deve comprendere
La perdita subita.
Il mancato guadagno.
A volte il danno può essere stato procurato dal comportamento colposo del creditore, in questo caso il risarcimento va diminuito in proporzione alla gravità della colpa.
Una volta accertata l’entità del danno, si trova il valore in denaro che corrisponde.
C’è una regola della quale il creditore, essendo danneggiato, deve provare l’entità del danno subito.
article 2740 le Code civil, la responsabilità patrimoniale del debitore, stabilisce che il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Questo significa che il patrimonio del debitore costituisce una garanzia del creditore, che se vi è l’inadempimento, il creditore si potrà soddisfare attraverso i beni del debitore.
Siccome il patrimonio è variabile, la legge consente al creditore di fare certi interventi per avere una garanzia generica.
Queste garanzie sono:
L’ azione surrogatoria.
L’azione revocatoria.
In alcuni casi la garanzia patrimoniale generica sembra più ridotta di quello che sia in realtà.
Il debitore potrebbe essere creditore verso terzi, e non chiedendo l’esecuzione della prestazione, il suo patrimonio potrebbe risultare basso, e non è in grado di adempiere l’obbligazione che ha nei confronti del creditore.
L’azione surrogatoria, consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore nel chiamare in giudizio i debitori inadempienti di costui.
Può capitare che il patrimonio del debitore possa diminuire a causa del fatto che il debitore possa aver trasferito a terzi le proprie proprietà, rendendo il patrimonio tale che non sia in grado di adempiere l’obbligazione.
Il rimedio che il creditore può avere, di fronte a tali situazioni, è costituito dall’azione revocatoria, cioè, dalla domanda giudiziale che il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci quegli atti pregiudizievoli.
La legge dichiara che i creditori abbiano ugual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.
L’inconveniente si verifica quando un debitore si trova di fronte a più creditori.
La regola generale è quella della parità di trattamento cioè:
I creditori devono poter soddisfare i propri diritti sul patrimonio del creditore.
Se non riescano a soddisfare per intero, si devono soddisfare in modo proporzionale.
Il principio della parità di trattamento tra creditori trova attuazione solo il alcuni casi:
Nel procedimento di espropriazione forzata.
Nel procedimento di liquidazione concorsuale.
Nel fallimento.
Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali di garanzia, sono cioè, diritti reali su cosa altrui.
La differenza tra pegno e ipoteca è che il primo ha per oggetto beni mobili, il secondo beni immobili o mobili registrati.
Le principali cose che hanno in comune sono:
Entrambi hanno per oggetto singoli beni determinati.
Entrambi attribuiscono al creditore il diritto di soddisfarsi con preferenza su quel determinato bene rispetto agli altri creditori.
Questo diritto spetta al creditore garantito da pegno o da ipoteca anche se il bene sottoposto a questo vincolo sia stato alienato a terzi.
Il pegno è un diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa mobile del debitore.
Esso si sostanzia nel diritto del creditore di fare espropriare il bene e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.
Questo potere non si perde neppure se il bene venga venduto a terzi.
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa immobile del debitore.
Si rende necessaria l’iscrizione nei pubblici registri.
Si rende necessaria anche l’esistenza di un titolo.
Il titolo varia a seconda del tipo di ipoteca, i tipi possono essere volontari, legali, giudiziali.
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